Tutte le attribuzioni di diritti d’uso DAB (nazionali e locali) in corso, come noto, si fondano sul PNAF provvisorio (il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il digitale radiofonico) di Agcom, dichiaratamente transitorio in conseguenza dei negoziati internazionali in corso per l’area adriatica.
Ma se in occasione del prossimo consesso transfrontaliero le trattative giungessero a conclusione e le attribuzioni all’Italia, come appare probabile, non venissero tutte confermate, che succederebbe a metà del guado?
Sintesi
A che punto siamo con le procedure di attribuzione dei diritti d’uso locali (tutti) e nazionali (due su tre) è ampiamente noto ai nostri lettori, quindi non ci dilunghiamo ulteriormente.
Il fondamento adriatico
Qualunque sia l’esito delle assegnazioni, tutte dovrebbero, ovviamente, avvenire sulla base del quadro pianificatorio delineato dal Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB) approvato con la delibera n. 286/22/CONS.
PNAF provvisorio
Un piano, appunto, provvisorio in quanto, al momento della sua pubblicazione rimaneva formalmente aperto, sotto il coordinamento dell’allora Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), un tavolo negoziale internazionale per la pianificazione delle frequenze lungo il bacino adriatico.
Il punto di domanda
All’esito del quale potrebbero essere riviste, ove necessario, alcune attribuzioni di frequenza all’Italia.
Tavolo adriatico
Ma cosa succederebbe se, nelle more delle procedure di attribuzione dei diritti d’uso (nazionali e locali), il tavolo negoziale adriatico si concludesse?
Frequenze fluide
Il futuro dipenderebbe, naturalmente, dalle frequenze attribuite all’Italia. Da ultimo.
Conferma o modifica
Se esse non venissero confermate, dovrebbero, ça va sans dire, essere introdotte delle modifiche al PNAF DAB, impedendo una mera ratificazione del piano provvisorio in piano definitivo.
Rilevanza
Ma se le modifiche fossero rilevanti?
Scenario magmatico
Si creerebbe uno scenario fluido, in cui tutto sarebbe possibile, sia a riguardo delle frequenze nazionali (anche se trattasi, a nostro avviso, di ipotesi meno probabile, anche se non impossibile) che locali (prospettazione più plausibile).
Work in stop
Il tutto prima che si siano ancora concluse le procedure delle attribuzioni nazionali (beauty contest in corso tra Eurodab Italia e RaiWay) e di quelle locali (ancora nella fase di manifestazione d’interesse).
Quadro relativo
Ciò premesso, quale è il perimetro giuridico della questione?
Le leggi 205/2017 e 145/2018
Prima dell’approvazione del PNAF, la legge 27/12/2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) e la legge 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), avevano introdotto profonde modifiche al quadro normativo di riferimento.
L’obbligo di dotazione di ricevitori DAB
In particolare, la legge di Bilancio 2018 aveva prescritto l’obbligo di dotare tutti i ricevitori radiofonici venduti a partire dal 01/01/2020 di un’interfaccia in grado di ricevere i segnali radiofonici digitali.
Banda 174-230 MHz prioritaria per il DAB
Successivamente, la legge di Bilancio 2019 aveva stabilito che la banda 174-230 MHz, precedentemente attribuita in uso condiviso alla radiodiffusione televisiva e sonora, fosse destinata prioritariamente alla radiodiffusione sonora e solo in parte a quella televisiva .
La rete 12 nel limbo
Scenario sul cui sfondo rimane ancora l’irrisolta assegnazione della rete nazionale n. 12 DTT, per la quale, a questo punto, sarebbe quantomai opportuna la destinazione alla radiofonia digitale, visto il disinteresse sostanziale degli operatori televisivi, già poco interessati, quanto pare, al passaggio al T2.
Risorse spettrali
Ciò aveva consentito di individuare le risorse spettrali necessarie per procedere alla pianificazione delle frequenze destinate a tale tipologia di servizio, sia in ambito nazionale sia locale, sull’intero territorio italiano.
Delibera n. 286/22/CONS
Così si è giunti al PNAF-DAB (provvisorio) approvato con la delibera n. 286/22/CONS, che ha pianificato provvisoriamente (in attesa, appunto, della definizione dei negoziati nel cd. tavolo adriatico) le frequenze per le reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.
Le reti provvisoriamente pianificate
Offerta così articolata:
– n. 3 reti in ambito nazionale con struttura isofrequenziale per macroaree di diffusione;
– n. 54 reti in ambito locale con copertura regionale, di cui 27 decomponibili in sub-bacini;
– n. 36 reti in ambito locale con copertura pluri-provinciale o provinciale.
Delibera 664/09/CONS…
Sotto il profilo regolamentare, il quadro della radiodiffusione sonora in tecnica digitale è stato delineato dal Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS del 26/11/2009.
… e gli aggiornamenti
Tale disciplina è stata sottoposta a successivi interventi di semplificazione e adeguamento (delibera n. 567/13/CONS e delibera n. 35/16/CONS).
Dinamiche regolamentari
E molto probabilmente lo sarà ancora a breve, stante la necessità di aggiornare le dinamiche regolamentari agli sviluppi tecnologici (soprattutto in termini di numero minimo di CU) di logiche di mercato.
I nativi
E ciò, soprattutto, per quanto riguarda i cd. fornitori di contenuti indipendenti o nativi digitali.
Condizioni di accesso
Con le modifiche ed integrazioni al Regolamento operate, da ultimo, con la delibera n. 35/16/CONS del 27/11/2019, l’Autorità aveva, infatti, già introdotto una specifica disciplina sulle condizioni e le modalità di accesso alla capacità trasmissiva da parte di fornitori di contenuti indipendenti.
Offerta allargata
E ciò al fine di promuovere l’arricchimento dell’offerta di programmi disponibili per l’utenza, nonché di assicurare lo sviluppo del mercato delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, in senso aperto, equilibrato e pluralista (il testo del Regolamento coordinato è disponibile qui).