Attraverso la Delibera n. 99/23/CONS, Agcom ha dato avvio al procedimento per la rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva DAB di cui all’art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 08574/2022 come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980/2023.
Le premesse della Del. n. 99/23/CONS
Nel merito della questione, ricordiamo che nella propria sentenza, il TAR del Lazio aveva osservato, tra l’altro, che “Non vi è dubbio che, come affermato dall’Autorità resistente e dalle parti private controinteressate, il blocco di diffusione assegnato per legge alla Rai non sia intangibile, potendo essere modificato al fine dello sviluppo del mercato dei fornitori di contenuti radiofonici sulla piattaforma digitale in senso concorrenziale, equilibrato e pluralista.
Obbligo di cessione di CU per nuovi entranti
In tal senso si giustifica un obbligo di cessione di determinate unità di capacità trasmissiva a favore di fornitori di contenuti radiofonici interessati ad entrare nel mercato digitale. Tuttavia, nel determinare le dimensioni quantitative dell’obbligo di cessione, l’Autorità avrebbe dovuto valutare, mediante un’adeguata istruttoria tecnica, l’incidenza sul servizio pubblico radiofonico della riduzione di capacità trasmissiva imposta, per accertare se la capacità residua possa essere sufficiente a consentire alla concessionaria del servizio pubblico l’adempimento degli obblighi ad essa imposti, senza pregiudizio della qualità tecnica dei segnali e senza l’imposizione di oneri economici sproporzionati o eccessivi”, si leggeva nella sentenza.
Analisi carente
Infatti, il TAR, aveva ritenuto che “Tale analisi risulta carente nella delibera impugnata che, pertanto, in accoglimento del ricorso principale, deve essere annullata, con conseguente necessità per l’Autorità di rideterminare l’obbligo di cessione di capacità trasmissiva da imporre alla Rai al fine dello sviluppo del pluralismo nel mercato della radiofonia digitale, valutando la compatibilità delle dimensioni quantitative di tale obbligo con la necessità di rispettare la funzione del servizio pubblico radiofonico, che non può essere gravato di oneri economici eccessivi per il mantenimento di una adeguata qualità di trasmissione, essendo irrilevanti le considerazioni sulla incompleta utilizzazione, da parte della Rai, delle risorse di trasmissione attualmente disponibili, essendo esse riferite ad una fase di transizione in cui la radiofonia digitale non è ancora entrata pienamente a regime”.
Limiti
Per parte propria, il Consiglio di Stato ha ritenuto, altresì, che “la valutazione operata dal Tar non sia illegittima poiché la riserva fatta a Rai di un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro non ne comporta l’intangibilità e non significa cristallizzazione della posizione di mercato della concessionaria.
Servizio pubblico
La norma invocata da Rai ossia l’art. 2 bis comma 9 del d.l. n. 5 del 2001 non dimensiona in senso quantitativo il blocco ma solo impone che si debba salvaguardare il conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico”.
La posizione di Agcom
Ciò posto, l’Agcom, valutato che la “rideterminazione delle dimensioni quantitative dell’obbligo di cessione in capo alla RAI richiede lo svolgimento di un’istruttoria tecnica che verifichi, nell’attuale contesto legislativo e regolamentare, in particolare determinato dal nuovo assetto della pianificazione delle reti DAB di cui alla delibera n. 286/22/CONS, l’adeguatezza e proporzionalità delle dimensioni quantitative dell’obbligo di cessione della capacità trasmissiva in capo a RAI, stanti gli obblighi di servizio pubblico che la stessa è tenuta ad assolvere in qualità di Concessionaria”, con la Del. n. 99/23/CONS ha disposto l’avvio del procedimento finalizzato alla rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all’art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS.
Modalità esecutive Del. n. 99/23/CONS
Nel corso del procedimento ex Del. n. 99/23/CONS saranno individuate le opportune modalità per procedere alla suddetta rideterminazione e ad ogni connessa attività. (M.R. per NL)