Un’altra puntata della storia infinita tra editori e Ministero delle imprese e del made in Italy per i contributi alle emittenti. Questa volta il TAR Lazio dichiara l’illegittimità del punteggio per mancanza di motivazione nella procedura di attribuzione a concessionarie radiofoniche.
Sintesi
Alla pletora di decisioni rese dal TAR Lazio in tema di contributi alle emittenti radiofoniche se n’è aggiunta un’altra di particolare interesse.
La determinazione deriva dal ricorso attivato da un’emittente radiofonica romana, assistita dall’avvocato Gian Luca Barneschi, alla quale – senza motivazione e contraddittorio alcuno – nel passaggio dalla graduatoria provvisoria a quelle definitiva, era stato azzerato il punteggio relativamente ai giornalisti impiegati.
Decurtazione
Con conseguente riduzione del punteggio e decurtazione della somma attribuita.
Carenza di motivazione…
Il collegio giudicante dell’organo giurisdizionale di giustizia amministrativa, in primis, ha disposto lo stralcio dei documenti depositati tardivamente dall’amministrazione e, soprattutto, ha accolto il ricorso per “evidente carenza motivazionale nel provvedimento impugnato”.
… lesiva del diritto a conoscere
Carenza “manifestamente lesiva del diritto della ricorrente a conoscere le ragioni del punteggio pari a “0” riconosciutole in sede di graduatoria definitiva per la voce “giornalisti dipendenti”.
Ragioni senza traccia
Secondo il Tribunale Amministrativo, poi “nella parte motiva del provvedimento non v’è traccia delle ragioni che avrebbero condotto la P.A. a non riconoscere alcun punteggio per la voce in questione”.
Carenze motivazionali
Approfondendo le carenze motivazionali del provvedimento oggetto di ricorso, sulla base di quanto evidenziato dalla ricorrente, il collegio giudicante ha anche evidenziato che “nel provvedimento impugnato risultano riportate, con riguardo alle singole emittenti nominativamente ivi indicate, le variazioni, corredate dalle ragioni delle stesse, rispetto ai punteggi riportati negli elenchi provvisori menzionati nello stesso provvedimento”.
Perduta strada facendo
“La ricorrente non risulta annoverata fra le emittenti rispetto alle quali risulta intervenuta una ragione di variazione e riesame del punteggio attribuito in sede di graduatoria provvisoria né rispetto ad essa viene precisato alcunché con riguardo all’azzeramento del punteggio per la voce “giornalisti dipendenti”.
Ragione della corrispondenza
Concludendo che “non risulta evidente la ragione per la quale in corrispondenza della voce “giornalisti dipendenti” in graduatoria venga indicato un punteggio pari a “0”.
Tardività
Né la motivazione del provvedimento risulta essere stata integrata nel corso del giudizio.
Integrazione postuma
Fermi i ristretti casi in cui tale integrazione postuma è ammissibile, nella fattispecie gli unici atti dai quali avrebbe potuto ricostruirsi la ragione alla base della decurtazione subita dalla ricorrente sono stati versati in atti tardivamente donde la loro inutilizzabilità al fine di cui innanzi”.
Decisione assai critica
La motivazione, dunque, risulta assai critica sul contegno operativo dell’ufficio coinvolto, sia prima, che durante e dopo (l’attivazione del ricorso). (E.G. per NL)