La compensazione dei contributi radio con i debiti dovuti per canoni pregressi non pagati dal precedente titolare della concessione avviene in applicazione della norma contenuta all’art. 2560, comma 2, del codice civile.
E’ quanto ha chiarito la D.G.S.C.E.R del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni ad un’emittente radiofonica locale che aveva avanzato allo stesso dicastero contestazione in ordine all’avvenuta compensazione dei contributi ad essa riconosciuti, ai sensi dell’art. 52, comma 18, della L. n. 448/2001, con i canoni di concessione non versati dal proprio dante causa. Nel caso di specie, il Ministero aveva infatti fatto ricorso alla disposizione contenuta all’art. 4, comma 3, del D.M. 225/2002, secondo cui “L’avvenuto versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora costituisce condizione per l’erogazione del contributo (ex art. 52, comma 18, della L. n. 448/2001, ndr). A tal fine, il Ministero delle comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui le emittenti risultino debitrici sugli importi da erogare a titolo di contributo (…)”. Come riportato su questo periodico, la citata compensazione è recentemente divenuta un strumento utilizzato dal dicastero per recuperare i crediti vantati, sin dagli anni ’90, a titolo di canoni di concessione. Ciò indipendentemente dal fatto che i relativi debiti siano stati contratti dall’attuale titolare della concessione o dal precedente proprietario. In riscontro alla contestazione dell’emittente locale, l’Ufficio Contributi della D.G.S.C.E.R. ha precisato di aver agito sulla base di un parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato nello scorso mese di aprile. In esso viene ribadito – chiarisce la missiva – che, nell’ipotesi di trasferimento del titolo concessorio, “debba applicarsi il regime sostanziale di cui all’art. 2560, 2° comma cod. civ. in virtù del quale il cessionario è responsabile al pari del cedente dei debiti dell’azienda verso i terzi creditori e consegue che codesta Amministrazione (il MSE-Comunicazioni, ndr), a prescindere dalla regolamentazione dei rapporti interni fra le parti, potrà pretendere l’adempimento anche immediatamente e solidalmente nei confronti del cessionario”. Dunque, anche qualora nell’atto di trasferimento del titolo concessorio sia stata espressamente esclusa la cessione dei debiti, secondo l’Avvocatura Generale dello Stato il cessionario risponde del debito inerente all’emittente a titolo di canoni di concessione. Un parere, questo, che ribalta l’atteggiamento assunto sino allo scorso anno dal Ministero che, in relazione ai contributi radio per l’anno 2007, aveva proceduto alla loro erogazione, dichiarando la regolarità nel pagamento dei canoni di concessione anche con riferimento a quei soggetti che oggi si vedono compensati i contributi 2008 e anche quelli degli anni pregressi (non erogati perché andati in perenzione). L’inversione di rotta della D.G.S.C.E.R., sulla base del citato parere, rappresenta un durissimo colpo, soprattutto per quei soggetti che hanno sempre versato i canoni di propria competenza e non possono fruire delle misure di sostegno, oggi sempre più vitali per la sopravvivenza. (D.A. per NL)