Come noto, l’art. 1 del D.M. 23/10/2000 prevede che i soggetti titolari di concessioni, e comunque i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione sonora pubblica e privata, in ambito nazionale e locale, sono tenuti ogni anno al pagamento del canone nella misura e nei limiti previsti dal comma 9, dell’art. 27 della legge 488/1999, tenuto conto dell’adeguamento dei tetti massimi stabilito dalle delibere n. 170/03/CONS e 613/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L’art. 4 del citato decreto prevede, altresì, l’obbligo per i soggetti di cui sopra di produrre ll’Autorità, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento del canone di concessione, la copia dell’attestazione del versamento. Unitamente a detta attestazione, deve essere inviato, con nota sottoscritta dal titolare dell’impresa il dato relativo al fatturato riguardante l’attività radiofonica, conseguito nell’anno precedente a quello cui il canone si riferisce nonché la copia del bilancio di esercizio approvato, anch’esso dell’anno precedente a quello cui il canone si riferisce. Ora l’Agcom, all’esito di verifiche effettuate, sta inviando agli enti che non hanno trasmesso la succitata documentazione ex art. 4 D.M. 23/10/2000 una comunicazione con la quale invita tali soggetti a far pervenire, entro quindici giorni dalla data di ricezione, la seguente documentazione: 1. dichiarazione ex DpR 445/2000 resa dal legale rappresentante relativa al fatturato riferibile all’esercizio dell’attività radiofonica conseguito nella annualità immediatamente precedenti a quelle indicate, sul quale è stato calcolato il canone (nella misura dell’1%); 2. attestazione del versamento del canone di concessione per le annualità indicate, comprensivo degli eventuali interessi legali conteggiati a partire dal termine ultimo per il pagamento del canone; 3. copia del bilanci d’esercizio relativi alle annualità immediatamente precedenti a quelle indicate, approvati; 4. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. L’obbligo del pagamento del canone stabilito dalla normativa più sopra menzionata trova la sua motivazione nel titolo del concessorio (cfr. art. 1, comma 1 del D.M. citato: “I titolari di concessioni … sono tenuti al pagamento del canone annuo…”) e, pertanto, spiega l’Agcom, “il versamento e l’eventuale limitazione debbono riferirsi a ciascuna singola concessione, ovvero a ciascuna delle emittenti esercite dalla società”. Nel comunicare, ai sensi del più volte citato decreto ministeriale, l’avvenuto versamento del canone, sussiste, pertanto, l’obbligo di riferire il fatturato di ognuna delle emittenti possedute, il quale deve essere determinato in relazione alla oggettiva imputazione dei ricavi parziali a ciascuna emittente. Sulla base di tale valore deve essere calcolato l’importo del canone della singola emittente ed, eventualmente, valutato il superamento del limite fissato dalle norme (€ 11.850,00 per le emittenti radiofoniche locali). In assenza di riscontro nel termine fissato, l’Agcom provvederà a delegare il nucleo Speciale della Guardia di Finanza per l’espletamento delle necessarie verifiche e, in mancanza, nello specifico, dell’invio della copia dell’attestazione di versamento di cui al punto 2, il soggetto sarà ritenuto inadempiente rispetto all’obbligo di pagamento per cui sarà segnalata al Ministero dello Sviluppo Economico per il recupero del canone evaso ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 23/10/2000. (M.L. per NL)