Come anticipato nel precedente articolo, la pubblicazione delle risposte ai quesiti da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy relativamente al Bando per la manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete – DAB+ in attuazione della disciplina stabilita dall’allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, relativa ai bacini d’utenza n. 8 Emilia Romagna – n. 11 Marche – n. 12 Lazio – n. 20 Sardegna, come era del resto plausibile, non ha dissipato tutti i dubbi relativi alla procedura.
Disposizioni bandi DAB+ integrate
Non solo, molte risposte ai quesiti hanno di fatto integrato le disposizioni dei “Bandi per manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete – DAB+ ai sensi della delibera Agcom 286/22/CONS” da un punto di vista tecnico.
Le FAQ novative
Nello specifico, si tratta delle FAQ nn. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31.
Il quesito 31
Particolarmente rilevanti appaiono gli effetti afferenti al quesito 31, relativamente al quale il Ministero ha specificato come non vi possano essere modifiche al progetto per la rete principale successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse.
Soglia 12 emittenti
Anche la risposta al quesito 33 solleva diversi dubbi sulla sorte delle eventuali società consortili partecipate da meno di 12 emittenti. Infatti, sin da questa prima fase delle procedure di assegnazione delle frequenze, sarebbe stato opportuno un chiarimento, quantomeno, in merito alla possibilità per tali soggetti di presentare la domanda di partecipazione.
Linee Guida
Del resto, sul tema, le stesse Linee Guida delle “Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete – DAB +Delibera”, riprendendo la Delibera Agcom n. 664/09/CONS, avevano previsto la possibilità di deroga alla soglia delle 12 emittenti, da valutarsi “caso per caso”.
Impossibilità oggettiva
La suddetta valutazione da parte del MIMIT dovrebbe poter essere effettuata in caso di “impossibilità oggettiva di raggiungere il numero minimo di 12 emittenti”. Sulla base di tale ricostruzione e considerando anche che la manifestazione di interesse “cristallizzerà il novero dei potenziali soggetti che concorreranno per il relativo bacino d’utenza”, non si comprende come possa essere effettuata la verifica sull’impossibilità oggettiva qualora non venissero accettate le istanze presentate da società consortili partecipate da meno di 12 emittenti.
Buon andamento
Dunque, il rischio di non avere precisato sin d’ora quale sarà la corretta procedura da seguire potrebbe essere quello di inficiare il buon andamento e la celerità della procedura, con possibile necessità di attività istruttoria successiva.
Aspetti amministrativi
I restanti chiarimenti sono poi dedicati agli aspetti amministrativi della procedura.
Dubbi interpretativi
Proprio nell’ambito delle FAQ amministrative, non si comprende appieno il chiarimento n. 5 . Infatti, considerando che l’unico documento prodotto direttamente dalle emittenti è la scansione del documento di identità del legale rappresentante (la restante documentazione è prodotta dalla società consortile), non è chiaro cosa intenda il MIMIT con la sotto-risposta v.
Refuso…
Nello specifico, il riferimento al solo art. 19 del DPR 445/2000 potrebbe essere un refuso – intendendo con ciò tutte le dichiarazioni rese anche ai sensi degli art. 46 e 47 del medesimo decreto -, oppure il testo risulterebbe contraddittorio con quanto chiarito nella precedente sotto risposta iv.
… o contraddizione?
Difatti, come è possibile che i legali rappresentanti delle emittenti debbano dichiarare la conformità all’originale di “tutta la documentazione” quando nella sotto-risposta iv è stato chiarito che la conformità all’originale della documentazione attestante il deposito cauzionale debba essere dichiarata solo dal legale rappresentante della società consortile?
Domande inevase (in questa fase)
Nell’ambito del gruppo di domande, un nucleo di FAQ non è stato preso in considerazione dal MIMIT, in quanto ritenuto non attinente con la procedura in questione: 12 (tema innovazione tecnologica), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45.
Appuntamento alla prossima puntata
Su tali punti occorrerà pertanto attendere la prima procedura competitiva indetta, nell’ambito della quale i quesiti andranno riproposti.
Chiarimenti ai chiarimenti?
Anche se è possibile che il MIMIT possa integrare alcune delle risposte fornite alla luce della loro non immediata chiarezza.
Approfondimento tecnico-giuridico
Nelle more, pubblichiamo qui un approfondimento dei temi trattati sul piano tecnico-giuridico. (E.G. per NL)