Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato oggi gli esiti della procedura di assegnazione del diritto d’uso della rete nazionale DAB+ n. 3, ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS.
Assegnataria è l’attuale esercente del diritto d’uso precedentemente assentito, Eurodab Italia.
Palla al centro, quindi, visto che si torna alle prime attribuzioni dello scorso anno: a DAB Italia la rete DAB+ n.2, ad Eurodab Italia la rete DAB+ n.3 e a RAI la rete DAB+ n. 1.
Si tratta in ogni caso di un precedente interessante anche per i prossimi bandi locali competitivi, considerato che quello concluso è il primo beauty contest del genere.
Ricorso RAI scontato
Considerata anche la ridotta distanza in termini di punteggio dall’antagonista RAI, è quasi scontato che le carte finiranno sul tavolo del TAR Lazio per la probabile introduzione di ricorso da parte dell’escluso (RAI, appunto), che comunque non rimane privo della possibilità di fruire di una rete, considerata la disponibilità della rete n. 1 (attualmente esercita).
La determina di attribuzione della rete DAB+ n. 3
Qui la determina di attribuzione.
Recap
Ma come si è arrivati alla competizione tra Eurodab e RAI per il diritto d’uso DAB+ n. 3?
La procedura discendente
Il tutto discende dall’attuazione alla sentenza TAR Lazio n. 12281/2023, all’esito della quale il Ministero ha avviato la procedura per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa manifestazione di interesse per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze in banda VHF-III pianificate per le reti nazionali n. 1 e n. 3 per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB, ai sensi della delibera Agcom 286/22/CONS “Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)”.
DAB senza pace
Per comprendere la ratio della nuova richiesta di manifestazione di interesse facciamo un passo indietro, fino alla procedura di attribuzione dei diritti d’uso nazionali che aveva condotto all’attribuzione dei diritti d’uso ai consorzi DAB Italia (rete 2), Eurodab Italia (rete 3) e RAI (rete 1).
Eurodab e RAI
Procedura finita sotto i riflettori del TAR Lazio a seguito del ricorso introdotto dalla concessionaria pubblica.
Attribuzioni dirette…
Si ricorderà, infatti, che la procedura di assegnazione dei diritti d’uso ai consorzi nazionali si era conclusa con attribuzioni dirette, senza beauty contest, in quanto tre erano i titoli e tre i richiedenti.
Alla società consortile Eurodab Italia era quindi stato attribuito il diritto d’uso della rete 3, mentre alla RAI la rete 1 e a DAB Italia la rete 2.
… ma non condivise
RAI, tuttavia, aveva contestato l’intero procedimento amministrativo, lamentando il fatto che la sua preferenza era per la rete 3, che quindi avrebbe dovuto essere assegnata dopo una procedura competitiva con Eurodab Italia, che pure l’aveva domandata per prima.
Eurodab e RAI: la decisione sulla rete DAB+ n.3
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di RAI, limitatamente ai provvedimenti di attribuzione della rete 1 e della rete DAB+ n. 3 (attuata attraverso il parametro cronologico della presentazione della domanda), mentre non aveva ritenuto ammissibile la richiesta di annullare l’assegnazione della rete DAB+ n.2 (DAB Italia), in quanto non controversa.
Le motivazioni
Interessanti le motivazioni dei giudici amministrativi di primo grado con la sentenza pubblicata il 20/07/2023, che hanno formato un precedente importante anche per le procedure relative alle attribuzioni dei diritti d’uso ai consorzi locali, che commentiamo insieme all’avvocato Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati, partner esclusivo per l’Area Affari Legali di Consultmedia.
Riassunto della vicenda
“Nel merito, il TAR nella sentenza 12281/2023 ha ritenuto che l’argomento di doglianza con il quale era dedotta la violazione dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208 – che, con specifico riferimento alla assegnazione delle frequenze radiofoniche, prevede che ‘l’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati’ – fosse fondato”, spiega l’avvocato.
I criteri pubblici
Secondo il TAR, infatti, “il menzionato art. 50, comma 2, nel prevedere, in ossequio alle esigenze di trasparenza e imparzialità, la previa pubblicità dei criteri di assegnazione (“criteri pubblici”), fissa il principio secondo il quale l’attribuzione delle frequenze è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicità, da parte dell’amministrazione procedente, dei criteri (obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati) cui la medesima intenda attenersi ai fini dell’attribuzione delle “radiofrequenze” – e, quindi, delle reti trasmissive – a favore degli operatori del settore.
Prima, non dopo
Ne derivava quindi “che, nel caso di specie, a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, l’Amministrazione avrebbe dovuto fissare e rendere noti – in un momento antecedente all’adozione dei provvedimenti di assegnazione – i criteri in base ai quali sarebbe stata effettuata l’associazione delle tre reti pianificate dall’Autorità”.
Il difetto del Ministero
“Viceversa – spiega il TAR nella sentenza esaminata – il Ministero resistente è venuto meno a tale obbligo, posto che il criterio seguito ai fini dell’assegnazione delle reti in questione è stato esplicitato solo in occasione dell’emanazione del secondo provvedimento di assegnazione, nella cui parte motiva il Ministero ha chiarito, per la prima volta, di avere utilizzato il “criterio oggettivo della priorità temporale della domanda presentata dall’operatore di rete”.
Eurodab e RAI: l’attribuzione della rete DAB+ n.3
Né poteva “ritenersi che il menzionato art. 50, comma 2, si limiti a prevedere l’indicazione ex post del criterio seguito, come sostenuto dalla controinteressata Eurodab (“l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 208/2021, a ben vedere, non prescrive un obbligo di predeterminazione dei criteri, bensì stabilisce unicamente l’obbligo per l’amministrazione di disporre l’assegnazione delle reti evidenziando i criteri utilizzati nella scelta e questi devono risultare come obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Ebbene, questa individuazione di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori emerge chiaramente dalla motivazione del provvedimento impugnato”).
Perimetro di applicazione della norma
Era agevole, infatti, secondo i giudici di primo grado, “rilevare che la norma in discussione, ove interpretata nei suddetti termini, risulterebbe svuotata di qualsivoglia portata innovativa in quanto si limiterebbe a ribadire la necessità di fornire una motivazione del provvedimento di assegnazione che indichi le ragioni sottese alla scelta compiuta, obbligo che già deriva in capo all’Amministrazione dalla previsione generale di cui all’art. 3 della 241/90.
Il seme del beauty contest
Peraltro, anche volendo accedere alla tesi relativa all’inapplicabilità, nel caso di specie, del menzionato art. 50, comma 2, la condotta tenuta dall’Amministrazione – che, a fronte di due manifestazioni di interesse per l’assegnazione della rete 3, non ha compiuto alcuna valutazione di stampo comparativo, essendosi limitata ad applicare il criterio cronologico – risulta comunque illegittima per violazione dei principi generali di imparzialità e di buon andamento, come di seguito precisato.
Procedura competitiva sempre alla presenza di almeno due richieste
In presenza di due domande concorrenti – perché aventi lo stesso oggetto e perché presentate in tempi pressoché contemporanei – l’Amministrazione è, infatti, sempre tenuta a procedere ad una valutazione comparativa onde verificare quale delle domande presenti il requisito della migliore corrispondenza all’interesse pubblico, sicché il criterio della priorità cronologica assume valore soltanto residuale, essendo applicabile nelle ipotesi in cui, all’esito della valutazione comparativa, emerga una situazione di parità tra due o più istanze (cfr. Cons. Stato Sez. V, 08/07/2011, n. 4094; Cons. Stato Sez. V, 06/06/2002, n. 3171; T.A.R. Firenze, sez. II, 06/11/2007, n. 3600; T.A.R. Torino, sez. II, 01/09/2022, n. 723).
Vizi
Ne discende che gli atti impugnati si rivelano contrastanti con il principio di imparzialità e, comunque, viziati da irragionevolezza nella parte in cui non hanno effettuato alcuna comparazione tra due istanze concorrenti volte all’assegnazione della medesima rete nazionale.
… negate
La presunta equivalenza delle tre reti deve, infatti, essere negata in considerazione:
– della mancata contestazione specifica del fatto, dedotto dalla ricorrente, che le tre reti non sono equivalenti (quantomeno) per quel che concerne la decomponibilità del segnale;
– del contenuto delle difese svolte dalle parti controinteressate: nella memoria del 20 febbraio 2023 EURODAB afferma che ‘la Rete n.3 è quella che si adatta meglio, per oggettive ragioni tecniche, economiche e di servizio al profilo di EURODAB’; nella memoria del 22 giugno 2023 DAB rappresenta che ‘la RN2 ha caratteristiche tecniche simili a quelle della RN1 ma è quella più lontana dai desiderata di RAI; più precisamente, risulta dall’allegato alla Delibera 286/2022 (doc. 3) che: (i) la rete RN1 utilizza 7 blocchi di frequenze diverse (6D, 7C, 8B, 9B, 9C, 10C e 12A); la rete RN3 utilizza 5 blocchi di frequenze diverse, con una maggiore segmentazione nell’area adriatica (6A, 7A, 8A, 9A e 10A); la rete RN2 è, tra quelle pianificate da AGCOM, quella meno decomponibile a livello regionale (ad esempio nella regione Sardegna la RN2 presenta un solo blocco mentre la RN1 ne prevede due) e quindi non si addice alla necessità di RAI per la trasmissione dei servizi regionali’;– della relazione tecnica prodotta in giudizio da EURODAB, nella quale si dà atto di una differenza relativa al ‘numero di CU disponibili per gli altri contenuti del multiplexer di tipo non regionale durante la trasmissione dei contenuti dei GR-Regione e, quindi, della minore qualità della programmazione nazionale che discende dall’utilizzo da parte di RAI della rete n. 1 anziché della rete 3″.
Conclusioni
“Conclusivamente – continua l’avvocato Cionini – secondo il TAR doveva ritenersi che l’Amministrazione, una volta avvedutasi della presenza di due interessati all’assegnazione della rete 3 (di cui aveva dato atto nella nota datata 21 settembre 2022: ‘sono pervenute presso lo scrivente Ministero due istanze presentate dalla concessionaria pubblica RAI e dal Consorzio EURODAB volte entrambe all’assegnazione della rete nazionale numero 3), avrebbe dovuto porre in essere una procedura competitiva e non limitarsi ad applicare il criterio cronologico (peraltro, esplicitandolo ex post)”.
Work in progress
Con la conclusione del beauty contest per l’attribuzione del diritto d’uso DAB+ n.3 il digitale via etere nazionale non troverà comunque stabilizzazione, considerato che quasi certamente il provvedimento sarà impugnato davanti al giudice amministrativo.
Procedura infinita
Insomma, dal TAR si è partiti e al TAR si tornerà. (M.L. per NL)