Nel consiglio Agcom del 16/03/2023, all’ordine del giorno figurava (al punto 9) una informativa per decisione in merito all’interpretazione delle disposizioni relative all’applicazione dell’art. 3, comma 12, del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”. Si tratta, in definitiva, di un coordinamento di norme regolamentari in tema di veicolazione della radio in televisione presumibilmente nell’arco specifico dedicato dal Piano LCN (logical channel numbering).
L’art. 3 c. 12 dell’Allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS
Per comprendere il riferimento occorre esaminare le singole norme regolamentari, partendo dall’art. 3 c. 12 dell’Allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS, che dispone che “L’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 12, del regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 664/09/CONS costituisce titolo per effettuare la trasmissione simultanea su frequenze televisive digitali terrestri del palinsesto diffuso dallo stesso soggetto su reti radiofoniche terrestri in tecnica analogica.
No limits
Le numerazioni dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 633/10/CONS attribuite ai palinsesti radiofonici di cui al presente comma non rientrano nel limite dei sei programmi di cui all’articolo 5, comma 4, lettera g) dell’allegato A alla predetta delibera, né nel numero minimo di programmi televisivi per ciascun blocco di diffusione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. q) del presente regolamento”.
L’art. 3 c. 12 dell’All. A alla Delibera n. 664/09/CONS
A sua volta, il richiamato art. 3 c. 12 dell’All. A alla Delibera n. 664/09/CONS (da leggersi in coordinamento con il sopra citato art. 3 c. 12 dell’All. A alla Delibera n. 353/11/CONS), prevede che “I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sono abilitati a richiedere al Ministero, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15″.
Coordinamento necessario con Delibera 116/21/CONS
Ovviamente il coordinamento regolamentare non potrà prescindere dalle disposizioni della più recente Delibera 116/21/CONS, recante il nuovo piano LCN. (E.G. per NL)