Radio. Agcom richiede alle emittenti informazioni e documentazione volte all’individuazione del mercato rilevante

Come già illustrato in precedenza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso la Delibera 687/15/CONS, ha avviato un procedimento finalizzato all’individuazione e all’analisi del mercato rilevante, all’accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore radiofonico nonché all’eventuale adozione delle misure previste dall’articolo 43, c. 5, del D. Lgs. 177/2005.

In conseguenza di quanto sopra, le emittenti radiofoniche stanno ricevendo in questi giorni dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni una richiesta di informazioni e documentazione per la quale il termine di riscontro è fissato in 45 giorni dal ricevimento della missiva.  Nel merito, l’Agcom, al fine di effettuare le valutazioni di competenza, chiede di fornire, attraverso una serie di moduli, tutte le informazioni qualitative e quantitative , ove applicabili, nonché la documentazione di seguito elencata: 1) descrizione dell’assetto organizzativo e di controllo della società e quota azionaria dei soci sia di controllo che di minoranza nonché indicazione dell’elenco completo delle società, ove presenti, collegate o controllate/controllanti operanti in Italia, direttamente o indirettamente, nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), specificando la relativa attività svolta; 2) indicazione, per ciascuna emittente radiofonica esercita, della piattaforma trasmissiva utilizzata per la diffusione dei servizi di media radiofonici, specificando l’eventuale diffusione in modalità simulcast nonché mediante applicazioni per smartphone, tablet, ecc.; 3) indicazione, per ciascuna emittente radiofonica esercita, della ripartizione delle ore di trasmissione, diffuse nel 2015, per genere di programmi e del relativantenne20direttive20tv - Radio. Agcom richiede alle emittenti informazioni e documentazione volte all’individuazione del mercato rilevanteo target di riferimento; 4) indicazione, per ciascuna emittente radiofonica, delle redazioni giornalistiche e delle testate riconducibili specificandone la tipologia e la dimensione; 5) indicazione sugli eventuali investimenti della società nell’attività radiofonica sostenuti nel 2015 e programmati nel periodo 2016-17, specificandone la destinazione, nonché dei costi sostenuti nel 2015 per l’attività a contenuto giornalistico/informativo; 6) con riferimento ai dati di ascolto delle emittenti radiofoniche della società, se disponibili, eventuali analisi interne effettuate sui target dei radioascoltatori, nonché indicazioni sulla metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati sugli accessi via web alle radio, unitamente all’esistenza di eventuali criticità metodologiche rispetto all’attuale sistema di rilevazione degli ascolti radio; 7) indicazione, per ciascuna emittente radiofonica esercita e piattaforma trasmissiva utilizzata, delle modalità di vendita degli spazi pubblicitari e di raccolta pubblicitaria nazionale e/o locale, specificando se la stessa è effettuata in forma diretta ovvero tramite soggetti terzi (in tal caso indicare gli estremi del soggetto incaricato ad effettuare la raccolta pubblicitaria); 8) indicazione degli eventuali rapporti commerciali e degli accordi in essere, afferenti all’attività radiofonica, tra la società e altri soggetti. I dati comunicati all’Agcom relativamente all’Informativa Economica di Sistema (IES), nonché quelli nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), saranno acquisiti dall’Autorità nell’ambito del procedimento in parola . Le risposte alla richiesta di informazioni nonché ogni altra comunicazione, recanti la dicitura “Delibera n. 687/15/CONS” potranno essere inviati tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure, in alternativa, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento in materia di accesso agli atti dell’Autorità, approvato con delibera 217/01/CONS e successive modifiche ed integrazioni, le risposte alla richiesta di informazioni dovranno contenere l’indicazione dei documenti o delle parti di documento da sottrarre all’accesso, accompagnata da motivazioni circostanziate relative alle specifiche esigenze di riservatezza. In mancanza delle predette motivazioni si considera accessibile la totalità dei documenti e delle informazioni inviate . Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della L. 249/1997, “i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità”.  (E.G. per NL)

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