Attraverso la Delibera N. 506/17/CONS, recante l’individuazione del mercato rilevante nel settore della radiofonia, ex art. 43 c. 2 D. Lgs 177/2005, l’Agcom ha esposto una puntuale ricognizione del sistema italiano, che offre interessanti spunti di riflessione.
Nel corso dell’analisi svolta (qui per la lettura), l’Autorità (peraltro citando espressamente Newslinet come fonte di alcune riflessioni sugli orientamenti settoriali) ha dato ampiamente conto del processo di convergenza tecnologica e di mercato, avviato nei decenni passati tra i settori dei media classici e innovativi (Internet) e delle telecomunicazioni, che consente oggi anche la fruizione dei contenuti radiofonici attraverso diverse modalità e piattaforme (in particolare attraverso il DTT, con le declinazioni audiografica e visual radio).
Tale processo, secondo l’Agcom, “ha generato profondi cambiamenti in tutto il sistema digitale, sia per quanto riguarda il perimetro delle attività che compongono la catena del valore dei servizi di media (audiovisivi e anche radiofonici), sia con riferimento ai soggetti coinvolti. In questo nuovo contesto, infatti, si è affermato il modello di business degli OTT che attraverso Internet operano su scala globale e che sono sempre più attivi nell’aggregazione e nella distribuzione di vari contenuti, anche musicali e/o radiofonici”.
Il contenuto radiofonico è, infatti, in grado di essere fruito su molte piattaforme trasmissive (anche in virtù della peculiare caratteristica di consumo in mobilità) e di essere integrato con altri mezzi di comunicazione, sia da parte dei fruitori dei contenuti radiofonici sia da parte degli inserzionisti pubblicitari, per i quali il mezzo si configura, quindi, spesso complementare agli altri nel raggiungimento di specifici target di consumatori.
Alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie e piattaforme, trasmissive e di connessione, l’Autorità ha esaminato le trasformazioni in atto nel settore radiofonico, sia per quanto riguarda i profili tecnici dei diversi mezzi trasmissivi attraverso cui viene fornito il servizio, sia relativamente all’attuale offerta di servizi radiofonici in ambito nazionale ed in ambito locale.
Ai fini della definizione del mercato del prodotto e di quello geografico, nell’ambito dell’istruttoria condotta, “si è proceduto ad un’analisi dal lato della domanda e dell’offerta, attraverso l’esame della tipologia di contenuti radiofonici diffusi attraverso le diverse piattaforme (intesa come numerosità, varietà e articolazione degli stessi), verificando, al tempo stesso, la sussistenza di vincoli concorrenziali esistenti fra i vari servizi e le differenze riscontrabili nella struttura dei costi e ricavi degli stessi”.Alla luce del quadro normativo vigente, in merito all’estensione del mercato rilevante anche all’offerta di contenuti radiofonici diffusi attraverso Internet, si osserva che, nel documento sottoposto alla consultazione, l’Autorità ha dato ampiamente conto dei recenti processi evolutivi che hanno interessato la produzione, erogazione e fruizione dei servizi audio online favorendo la diffusione, accanto alle radio native digitali (web radio) e alla riproduzione dei propri palinsesti radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche attive su altri mezzi trasmissivi, di un’ampia offerta di servizi e prodotti nella versione gratuita e/o a pagamento da parte delle piattaforme web (che va dalla distribuzione di contenuti non solo audio – fra cui musica, video, testo – ai servizi di hosting di programmi e contenuti radiofonici, fino ai servizi di ascolto in streaming o download di un’ampia gamma di contenuti musicali e radiofonici, playlist, ecc.).
Tanto premesso, “l’Autorità conferma l’impostazione proposta nella consultazione in base alla quale, relativamente all’offerta su Internet di contenuti musicali e/o radiofonici accessibili a pagamento, le modalità di offerta, la natura delle relazioni economiche nel versante degli utenti e in quello pubblicitario, nonché il modello di business sottostante – che presuppone una relazione diretta con l’utente che sottoscrive l’abbonamento ovvero paga per il singolo contenuto – rappresentano elementi idonei a distinguerli dai servizi radiofonici tradizionali”.
Con riferimento ai servizi musicali e/o radiofonici fruibili gratuitamente via web, nonostante la presenza di alcune similitudini rispetto ai servizi radiofonici tradizionali, la differente natura delle risorse economiche che ne finanziano l’erogazione (pubblicità online), unita alle peculiarità dei rapporti commerciali fra i soggetti intermediati dalle piattaforme propri dei mercati multi-sided, non può che condurre all’esclusione degli stessi dal perimetro merceologico di riferimento.
Sotto il profilo geografico, in ragione delle barriere linguistiche, dei fattori culturali, nonché dei differenti regimi legislativi, la dimensione dei mercati dei servizi radiofonici individuata dall’Autorità è circoscritta al territorio italiano, distinguendo il mercato nazionale dei servizi radiofonici dai mercati locali.
Per quanto riguarda le valutazioni sulla dimensione geografica dei mercati e, in particolare, la distinzione tra mercato nazionale e mercati locali, l’Autorità precisa che questa non viene effettuata sulla base della mera qualificazione dei titoli abilitativi in capo alle emittenti in ambito nazionale o locale, bensì, sull’individuazione del contesto merceologico e geografico nel quale le imprese sono in concorrenza fra di loro, sempre nell’ottica del perseguimento di obiettivi pluralistici.
In tale prospettiva, i soggetti (sia le emittenti che operano in base a titoli abilitativi in ambito locale, sia le concessionarie di pubblicità) che, oltre alla pubblicità radiofonica locale, raccolgano anche pubblicità radiofonica nazionale, secondo l’Agcom, “sono da considerarsi come concorrenti nel mercato nazionale dei servizi radiofonici, ed i relativi ricavi devono essere calcolati in tale ambito nazionale”.
Diversamente, gli operatori (emittenti locali e concessionarie) che operano in ambiti territoriali circoscritti, perlopiù caratterizzati da un’offerta di contenuti informativi e una raccolta pubblicitaria di carattere esclusivamente locale e fortemente legata al territorio, secondo l’Agcom “appartengano a contesti concorrenziali separati e distinti, ciascuno afferente al singolo bacino geografico di riferimento. Si tratta di operatori che, in ragione di bacini di utenza serviti più limitati (su base comunale, provinciale e pluri-comunale), competono attraverso la predisposizione di una programmazione editoriale rivolta ad un pubblico che insiste in specifici ambiti territoriali e, in tale senso, idonea ad attrarre, nel versante pubblicitario, una domanda di pubblicità locale da parte di inserzionisti interessati a promuovere i propri prodotti in un particolare e limitato contesto geografico”.
Su questa base, l’Autorità considera gli operatori che conseguono ricavi unicamente da pubblicità locale “come soggetti in concorrenza nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento per l’acquisizione di tale risorsa economica. In ragione della limitata copertura dei rispettivi bacini d’utenza, nonché delle peculiarità dei contenuti diffusi, compresi quelli pubblicitari, che si rivolgono ad un pubblico ubicato in aree delimitate, le emittenti e le concessionarie che esibiscono entrate da pubblicità solo locale non risultano, pertanto, in competizione nel mercato nazionale dei servizi radiofonici. Di conseguenza, i ricavi complessivamente realizzati da tali operatori saranno conteggiati nell’ambito dei rispettivi mercati locali di riferimento“.
La valutazione operata dall’Autorità in merito alla tipologia di raccolta pubblicitaria (nazionale e/o locale) è, quindi, “esclusivamente finalizzata ad individuare i soggetti che, in base ai rispettivi modelli di business, competono nel mercato nazionale o nei diversi mercati locali”.
Inoltre, al fine di individuare correttamente la dimensione economica complessiva dei diversi ambiti – mercato nazionale e mercati locali dei servizi radiofonici – nella fase di analisi dei mercati, l’Autorità precisa che “saranno valutati i rapporti di collegamento e/o di controllo fra emittenti per l’esercizio dell’attività di trasmissione e/o la produzione e distribuzione di contenuti, fra cui, le relazioni fra operatori che, virtù di intese e/o della costituzione di consorzi, effettuano diffusioni interconnesse ed operano in virtù di un’autorizzazione di cui all’art. 29 del Testo Unico (cd. Syndication) ovvero esercenti la radiodiffusione sonora in ambito locale – direttamente o attraverso più soggetti collegati o controllati – irradiando il segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti (ex. art. 24, co. 3, cd. Superstation)”.
Con riferimento all’esistenza di asimmetrie e criticità concorrenziali riscontrabili nel settore Agcom “ribadisce che terrà in adeguato conto nell’analisi successiva (in Fase 2) le dinamiche esistenti sia nel versante degli ascoltatori che nel versante pubblicitario e valuterà l’esistenza di barriere all’ingresso negli stessi, nonché gli effetti distorsivi sotto il profilo competitivo e del pluralismo nei mercati dei servizi radiofonici derivanti dallo sfruttamento delle eventuali posizioni di forza economica fra ambiti di mercato adiacenti”.
Inoltre, per quanto attiene alla segnalazione di presunti comportamenti illeciti messi in atto da soggetti verticalmente integrati nella filiera produttiva del settore televisivo, relativi in particolare alla indebita autopromozione pubblicitaria, l’Autorità “evidenzia che è stata avviata una specifica istruttoria in corso di definizione”.
Con riferimento al DAB, e per i profili di competenza dell’Autorità, “come già rappresentato nel documento sottoposto a consultazione, si evidenzia che, al fine di favorire lo sviluppo del radiofonia digitale in Italia, nel corso degli anni (a partire dal 2012) sono state adottate differenti iniziative, secondo due direttrici principali: da un lato, interventi di pianificazione delle risorse frequenziali disponibili in banda VHF-III; dall’altro lato, interventi di semplificazione della disciplina regolamentare in materia di rilascio dei diritti d’uso delle frequenze destinate alla radiofonia digitale. La possibilità di procedere a ulteriori interventi di pianificazione è, come noto, subordinata alla disponibilità di ulteriori risorse frequenziali”.
In ogni caso, in merito ai futuri interventi di pianificazione in favore della radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+, l’Autorità evidenzia che “occorrerà necessariamente considerare gli effetti del programmato refarming della banda 700 MHz. Infatti, la destinazione di tale banda ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga mobile (da attuarsi entro gli anni 2020-2022) è destinata a incidere significativamente sul numero di risorse frequenziali che resteranno disponibili per usi radiotelevisivi e, conseguentemente, a produrre impatti rilevanti sulla configurazione e sul numero delle reti trasmissive così come attualmente pianificate“. (M.L. per NL)