Attraverso la delibera n. 576/15/CONS del 16/10/2015 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sottoposto a consultazione pubblica il “Regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative”.
Con la consultazione pubblica indetta, l’Autorità intende acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative. In particolare l’Autorità, invita le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica in merito a i temi ed alle relative proposte oggetto dell’Allegato A alla delibera in argomento (che di seguito riassumiamo). Le comunicazioni, recanti la dicitura “Consultazione pubblica in merito ai criteri ed alle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), ovvero mediante altre tecnologie innovative, in applicazione della legge 115/2015” nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di avvio del procedimento nel sito web dell’Autorità (27/10/2015), tramite PEC all’indirizzo [email protected] al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Direzione Infrastrutture e Servizi di Media Via Isonzo 21/b, 00198 Roma. Ai fini organizzativi, le eventuali richieste di audizione dovranno essere fatte pervenire entro dieci giorni dal termine di scadenza della consultazione. Ogni comunicazione all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cui all’art. 3 del Regolamento in materia di accesso agli atti dell’Autorità, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre alla pubblicazione e/o all’accesso. Il regolamento, ai sensi dell’articolo 24-bis del D. Lgs. 177/2005 (di seguito Testo Unico) , definisce i criteri e le modalità di assegnazione delle frequenze radio per il servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, nella banda di frequenze 565-1605 kHz, a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative. L’attività di operatore di rete per trasmissioni radiofoniche terrestri in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), ovvero mediante altre tecnologie innovative , si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 07/03/2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16/09/2002, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24-bis del Testo unico. L’attività è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 25 del Codice. L’autorizzazione generale ha durata non superiore a venti anni. Il diritto d’uso per trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM), ovvero mediante altre tecnologie innovative, è conseguito dai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, con distinto provvedimento rilasciato dal Ministero ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del d. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito Codice). Il Ministero, sottratte le risorse frequenziali atte ad assolvere le esigenze relative agli obblighi del servizio pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento pubblica sul proprio sito web l’elenco delle frequenze assegnate all’Italia, destinate alle trasmissioni radiofoniche terrestri nella gamma di frequenze delle onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, indicando per ciascuna di esse le caratteristiche tecniche di irradiazione, i vincoli tecnici (riportati dal Piano di radiodiffusione Ginevra 1975), nonché il relativo bacino di servizio. I soggetti interessati a conseguire i diritti d’uso delle frequenze entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle frequenze disponibili di cui al comma 2, presentano domanda al Ministero. Qualora il numero delle domande presentate per un determinato bacino di riferimento non superi il numero di frequenze disponibili nel medesimo bacino, il Ministero concede i diritti d’uso ai richiedenti. I diritti d’uso di frequenze rimaste eventualmente non assegnate nel bacino sono successivamente concessi, sempre secondo l’ordine di presentazione delle domande dei soggetti richiedenti, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice. Qualora il numero delle domande presentate per un determinato bacino di riferimento sia superiore al numero di frequenze disponibili nel medesimo bacino, i diritti d’uso delle frequenze sono concessi mediante una procedura di selezione comparativa. Nel merito di quest’ultima, il Ministero adotta i relativi bandi, prevedendo un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, ogni qual volta all’atto dell’assegnazione dei diritti d’uso delle radiofrequenze il numero delle richieste presentate per un determinato bacino di riferimento è superiore al numero di frequenze disponibili nel medesimo bacino. La selezione comparativa di cui sopra avviene sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi massimi applicabili: a. qualità del progetto tecnico di utilizzo delle frequenze e tempi di realizzazione del progetto (totale massimo 30 punti); b. potenzialità economica del soggetto richiedente valutata in base al capitale sociale, interamente versato (totale massimo 30 punti); c. piano di investimenti previsto (totale massimo 30 punti); d. soggetto nuovo entrante (10 punti). Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila la graduatoria delle domande pervenute e provvede alla concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze ai soggetti collocati utilmente in graduatoria. A parità di punteggio i soggetti nuovi entranti sono preferiti nella attribuzione dei diritti d’uso. (M.L. per NL)