Molte emittenti radiofoniche stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Servizio Ispettivo, Registro e CoReCom) di contestazione a riguardo di presunte errate coordinate geografiche degli impianti FM iscritti al Catasto Nazionale Frequenze (CNF).
Controlli incrociati
L’iniziativa di Agcom (seguito di altre analoghe di cui abbiamo dato conto) consegue a segnalazioni della Direzione Infrastrutture e servizi di media dell’Autorità dalle quali emergerebbe che le emittenti destinatarie delle note avrebbero dichiarato al Catasto Nazionale Frequenze (CNF) impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti in banda FM le cui coordinate individuano un punto geografico che non corrisponde al sito comunicato.
Violazione art. 21 All. A Del. 666/08/CONS
Con la predetta comunicazione Agcom “fa presente che, ai sensi dell’art. 21 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., i soggetti esercenti impianti trasmittenti su frequenze terrestri del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e digitale e televisiva in tecnica digitale sono tenuti a comunicare, per ciascun impianto esercito e attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it ovvero all’indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it, l’entrata in esercizio, la cessione e/o l’acquisizione, la cessazione, nonché ogni altra variazione intervenuta nei dati dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza”.
15 giorni per regolarizzare o cancellazione impianti
Per conseguenza Agcom chiede “di comunicare al CNF, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, le corrette coordinate geografiche dei predetti impianti e poiché la violazione dell’art. 21 del predetto Allegato A costituisce fattispecie sanzionabile, ai sensi dell’art. 24 della citata delibera, trascorso il suindicato termine senza aver provveduto a tale adempimento questo Servizio procederà alla cancellazione d’ufficio dal CNF dei medesimi impianti”.
Sanzioni fino a 103.300 euro
Agcom rammenta altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, “i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 (cinquecentosedici/00) a € 103.300,00 (centotremilatrecento/00) irrogata dalla stessa Autorità”.
Adempimenti solo telematici
Da ultimo, Agcom rappresenta che, ai sensi dell’art. 13 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i, le comunicazioni al Catasto Nazionale Frequenze vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante accesso all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o dello SPID del legale rappresentante. (E.G. per NL)