Come noto, attraverso la delibera n. 13/19/CONS l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha avviato il procedimento di pianificazione dello spettro che renderà finalmente disponibile su tutto il territorio le risorse frequenziali necessarie per l’effettivo avvio del servizio DAB+ sia a livello nazionale che locale.
In conseguenza di ciò, Agcom, attraverso la delibera 223/19/CONS, ha ravvisato l’opportunità di svolgere un aggiornamento della disciplina dal Regolamento sulla radiodiffusione sonora in tecnica digitale allegato alla delibera n. 664/09/CONS e successive modificazioni.
Nel merito, l’attuale articolo 3 comma 9 del Regolamento prevede l’obbligo in capo ai soggetti titolari di autorizzazione di comunicare al Mise il cambiamento delle informazioni indicate nella domanda anche relative al marchio o alla denominazione di identificazione del programma o del palinsesto, entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento. Tuttavia, nella prassi, si è registrata una tendenza ad apportare continue variazioni dei marchi editoriali o continui aggiornamenti della denominazione di programmi, con una cadenza ben inferiore.
L’Autorità ha quindi valutato opportuno prevedere che ogni variazione debba essere comunicata preventivamente al Mise, almeno trenta giorni prima della data di attuazione della modifica.
Inoltre, l’attuale Regolamento prevede all’articolo 12 che nella fase di avvio dei mercati, i diritti di uso in ambito nazionale, siano rilasciati esclusivamente a società consortili esclusivamente partecipate da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale , nonché partecipate da almeno il 40% delle emittenti legittimamente esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito nazionale (art.12, comma 5) .
Il medesimo Regolamento all’articolo 14, comma 3, lettera b), specifica poi che l’operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale sia soggetto al vincolo di destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, e che la capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società.
Tuttavia, in sede di applicazione pratica di tali disposizioni sono emerse criticità con riferimento all’accesso alla capacità trasmissiva disponibile sui multiplex nazionali DAB da parte di fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati, non partecipanti al capitale sociale delle società consortili. Per conseguenza, Agcom ha valutato di procedere ad una revisione del Regolamento diretta ad introdurre una dettagliata disciplina sulle condizioni e le modalità di accesso alla capacità trasmissiva da parte di soggetti, titolari di un’autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici, che non siano in rapporto di controllo o collegamento con gli operatori di rete , al fine di assicurare lo sviluppo del mercato delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.
In questa prospettiva Agcom ha previsto attraverso la Delibera 223/19/CONS sottoposta a consultazione pubblica l’introduzione, per tutti gli operatori di rete nazionali, di un obbligo di riserva di una quota di unità di capacità del blocco di diffusione assegnato, in favore dei fornitori di contenuti indipendenti. In particolare, in ragione delle diverse modalità di assegnazione dei diritti d’uso valevoli per la Concessionaria del servizio pubblico e per gli operatori di rete privati , è previsto per la RAI l’obbligo di riservare una quota pari a 216 unità di capacità del blocco di diffusione assegnato mentre per gli operatori di rete privati l’obbligo di riservare una quota pari a 144 unità di capacità.
Allo scopo di perseguire un uso efficace ed efficiente delle risorse spettrali e delle relative unità di capacità, nonché di garantire un’adeguata qualità del servizio agli utenti finali, Agcom ha valutato che le quote di capacità trasmissiva riservata debbano essere assegnate ai soggetti richiedenti nella quantità di un unico modulo da 36 unità di capacità oppure di un unico modulo da 72 unità di capacità, prevedendo che, in ogni caso, a ciascun fornitore di contenuti radiofonici indipendente possa essere assegnata una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione.
Per assicurare una gestione trasparente delle risorse trasmissive, secondo Agcom è necessario che la cessione di capacità trasmissiva riservata ai fornitori di contenuti indipendenti avvenga sulla base di condizioni economiche eque e ragionevoli attraverso una Offerta di Servizio contenente le condizioni tecnico-economiche del servizio di accesso alla capacità trasmissiva destinata ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti, nella quale dovranno essere almeno indicati:
la durata contrattuale minima, comunque non inferiore a un anno, relativa all’offerta di unità di capacità;
la tempistica di attivazione; le caratteristiche di copertura del servizio in termini di territorio e popolazione coperti;
il corrispettivo per la cessione di un singolo modulo da 36 unità di capacità o da 72 unità di capacità e la periodicità di fatturazione;
le condizioni tecniche ed economiche per la consegna del segnale;
le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto.
Le offerte di servizio dovranno essere comunicate all’Autorità ai fini delle opportune verifiche e, successivamente, dovranno essere pubblicate sui siti web dei rispettivi operatori di rete nazionali nonché sul sito web dell’Autorità.
Sempre al fine di assicurare una gestione trasparente delle risorse trasmissive, Agcom dettaglierà le procedure e le modalità attraverso cui i fornitori di contenuti potranno richiedere l’accesso alle unità di capacità nonché i criteri applicabili per soddisfare le relative richieste, sia a regime che in sede di prima applicazione.
La delibera 223/19/CONS prevede inoltre un regime di salvaguardia per gli eventuali contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere con fornitori di contenuti indipendenti, stipulati entro la data di adozione del presente provvedimento di consultazione pubblica.
In ragione delle esigenze di cui sopra, l’Autorità ha quindi adottato lo schema di provvedimento, allegato alla delibera 223/19/CONS, di cui forma parte integrante. Lo schema di provvedimento, riportato nell’allegato A, è pertanto sottoposto a consultazione pubblica. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera 223/19/CONS nel sito web dell’Autorità. (E.G. per NL)