Mercoledì 27/11/2019 il Consiglio dell’Agcom – in esito alla consultazione pubblica per la revisione del Regolamento che disciplina la fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, attualmente normato dalla delibera 664/09/CONS, così come modificata dalle delibere n. 567/13/CONS e n. 35/16/CONS – ha approvato le modifiche al citato provvedimento.
In attesa della pubblicazione ufficiale, esaminiamo le novità più rilevanti introdotte.
Viva l’indipendenza
Anzitutto, la novellata Delibera introduce nel Regolamento la qualifica di “fornitore di contenuti radiofonici indipendente”, che contraddistingue il soggetto titolare di un’autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale o locale che non sia in rapporto di controllo o collegamento, ai sensi dell’articolo 43 del D. Lgs 177/2005 e dell’articolo 2359 del codice civile, con gli operatori di rete nonché con alcun soggetto partecipante al capitale sociale delle società consortili, né con alcun soggetto beneficiario della riserva di cui all’articolo 12 comma 5-bis della delibera modificata.
Divieto promiscuità
Rilevante anche il divieto di trasporto da parte di un network provider nazionale di un content provider non possesso di titolo sovrapponibile (quindi nazionale). La delibera dispone infatti che “l’operatore di rete radiofonica in ambito nazionale è obbligato a fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e a fornitori di servizi in ambito nazionale”.
Must carry
Il Regolamento dispone inoltre che, fermo restando l’obbligo di riserva di cui al comma 5-bis dell’articolo 12, nella fase di avvio dei mercati gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale sono tenuti a cedere una quota delle unità di capacità del blocco di diffusione a fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti.
L’operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è tenuto a destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili di cui all’articolo 12 comma 3, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione.
Copertura del 70% della popolazione entro 5 anni
L’operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è tenuto a realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile outdoor di almeno il 40%, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione del bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione.
Nazionali e locali mai insieme
Il divieto di promiscuità tra contenuti nazionali e locali si applica ovviamente anche al contrario, posto che l’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale e a fornitori di servizi in ambito locale.
Vincoli locali
L’operatore di rete locale è soggetto ai seguenti vincoli:
a) destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili di cui all’articolo 12, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società;
b) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile outdoor di almeno il 40%, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione.
Indipendenti
Una delle novità più importanti riguarda la modalità di cessione della capacità trasmissiva riservata ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti.
Sul punto la Delibera aggiornata dispone che “La cessione di capacità trasmissiva riservata ai fornitori contenuti radiofonici indipendenti ai sensi del comma 3 dell’art. 14, avviene sulla base di condizioni economiche eque e ragionevoli, secondo le modalità specificate nei successivi commi del presente articolo”.
Listini trasparenti
Entro 30 gg. dalla pubblicazione della Delibera recante la modifica al Regolamento, gli operatori di rete in ambito nazionale predispongono una Offerta di Servizio contenente le condizioni tecnico economiche del servizio di accesso alla capacità trasmissiva destinato ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti. Ulteriori approfondimenti sono disponibili per gli abbonati qui. (E.G. per NL)