Il recente oscuramente dei programmi free di RAI sulla piattaforma di Sky ha portato ad un inasprimento delle istanze per l’abolizione del canone, che, come noto, è un’imposta sul possesso degli apparecchi riceventi radiotelevisivi. Un antico balzello risalente a quando l’Italia era ancora una monarchia. L’art 1 dell’ultrasettantenne regio decreto 246 del 21/02/1938 statuisce, infatti, che “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente”. Fino ad ora il reale tributo è sopravissuto a tutti i tentativi di abolizione, tanto che esso è stato recepito nel Testo Unico della Radiotelevisione (D. Lgs. 177/2005 art. 47). Sulla sua qualificazione giuridica si è espressa anche la Consulta che, con sentenza 284/2002, ha ritenuto non fondata la censura di disparità di trattamento tra chi riceva le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi eventualmente le riceva con altri mezzi, o non le riceva affatto. Per la Corte Costituzionale “Ciò che viene in rilievo, come presupposto dell’imposizione, é la detenzione degli apparecchi (ed é questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalità di tale imposizione, la circostanza che l’utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare l’imposizione (genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole”. Stante l’attuale quadro legislativo, quindi, non pagare il canone è impossibile. Sicché tentare di sfangarlo opponendosi agli artifizi tecnici introdotti da RAI per impedire la propria ricezione sulla piattaforma sat di Murdoch è impresa destinata al fallimento (sul piano giuridico). Ciò, però, non significa che RAI possa fare quel che vuole, come, appunto, impedire scientemente la ricezione dei propri programmi. Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del D. Lgs 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione) "Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, comunque garantisce (…) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica". Inoltre, col Contratto di servizio 2007-2009, RAI s.p.a. (concessionaria fino al 6 maggio 2016 del servizio pubblico generale radiotelevisivo) si è impegnata (art. 26) “a realizzare la cessione gratuita, e senza costi aggiuntivi per l’utente, della propria programmazione di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive, compatibilmente con i diritti dei terzi e fatti salvi gli specifici accordi commerciali”. Infine, con Delibera n. 481/06/Cons del 2 agosto 2006 sono state approvate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 112/2004 e dell’articolo 45, comma 4, del Testo Unico della Radiotelevisione. Al comma 2 dell’art. 14 di tale delibera è previsto che RAI assicuri agli utenti "in regola con il pagamento del canone di abbonamento (…) l’accesso all’intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo". Siamo sicuri che l’oscuramento di parte dei programmi delle reti 1, 2 e 3 sulla piattaforma di Sky sia compatibile con tali impegni e vincoli?
p.s.
Il compito di verificare se RAI sia rispettosa del contratto di servizio, dei compiti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 177/2005 e dell’art. 14 c. 2 della delibera Agcom 481/06/Cons spetta ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 c. 1 del citato T.U. Rtv all’Agcom…