Si estende la possibilità delle pubbliche amministrazioni di mandare in pensione i propri dipendenti: i 40 anni di anzianità per far scattare il recesso unilaterale sono conteggiati sui contributi e non più sul servizio effettivo.
Viene così novellato il contenuto dell’art. 6 comma 3 della legge delega n.15/2009 che aveva modificato, restringendolo, l’ambito di applicazione della norma introdotta dalla manovra finanziaria nell’estate del 2008. Di conseguenza, dal 5 agosto scorso è possibile mandare in pensione – con atto unilaterale – i dipendenti pubblici con 40 anni di contributi. Lo stabilisce la legge 3 agosto 2009 n.102 di conversione del decreto anticrisi (78/2009). Al fine di chiarire le ricadute sui destinatari della legge n.15/2009, in vigore da marzo ad agosto di quest’anno, e per meglio illustrare l’ambito di applicazione della norma, il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta, ha emanato il 16 settembre scorso una apposita circolare che conferma in generale quanto già illustrato con la circolare n.10 del 2008. La nuova circolare chiarisce che la norma si applica anche ai dirigenti, con la sola esclusione dei magistrati, dei professori universitari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Per i comparti difesa, sicurezza ed esteri, la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio. La circolare n.4/2009 chiarisce inoltre il carattere eccezionale dell’intervento limitato al triennio 2009-2011. La norma è immediatamente applicabile ed è valida fino al 31 dicembre 2011. L’amministrazione, si legge nella circolare, esercita la facoltà di risoluzione unilaterale nell’ambito del potere datoriale con l’unica condizione del preavviso di 6 mesi.