di Francesco Antonio Genovese, Magistrato
da Quotidiano Giuridico N 16/11/anno 2006
In tema di fonti del diritto, la questione dell’applicabilità “orizzontale” (ossia nei rapporti tra privati), e non soltanto “verticale” (ossia nei rapporti tra Stato, o in genere PA, e privati) delle direttive comunitarie non attuate (o non compiutamente o correttamente attuate) dagli Stati membri va risolta in senso negativo, atteso che le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli Stati membri – sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l’inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello stato inadempiente ed i singoli soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale).
Inoltre, perché un soggetto privato possa essere equiparato allo Stato, ai fini dell’applicabilità nei suoi confronti delle disposizioni di direttive non attuate, è necessario non soltanto che si tratti di organismo incaricato – con atto della pubblica autorità – di prestare, sotto il suo controllo, un servizio di interesse pubblico, ma anche che esso disponga, a tale scopo, di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli.