Il tema della promozione pubblicitaria online ha fatto sì che anche il governo si mobilitasse e prendesse in considerazione il problema della non-trasparenza del messaggio promozionale, tramite l’approvazione della Camera dei deputati del ddl “Concorrenza” (al momento ancora in attesa della revisione del Senato) proposto dall’onorevole Boccadutri (Pd).
Adesso anche l’IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) continua la sua battaglia su un argomento che vede come protagonisti volti di personaggi noti riconoscibili in categorie sociali quali influencer, blogger e celebrity che esercitano, tramite un semplice scatto fotografico, della pubblicità occulta digitale. In questo caso non si parla di una foto come tante altre, ma della promozione di un prodotto o un brand (ben visibile nella foto) senza che però l’intera comunicazione a carattere commerciale venga resa nota e trasparente al lettore o futuro eventuale consumatore, facilmente raggiungibile dato che la foto viene condivisa e postata in Rete (social network, blog ecc.) e influenzabile grazie al nome del personaggio stesso. In merito, l’IAP ha redatto una vera e propria Digital Chart (nella sostanza un documento regolamentare) che delinea e spiega l’insieme delle regole a cui influencer, blogger e celebrity devono sottostare nel momento in cui stipulano un accordo con un inserzionista (o terzo soggetto che lo rappresenta) al fine di promuovere un prodotto o brand specifico. Dopo la prima edizione, è ora disponibile la seconda versione della Digital Chart (scaricabile gratuitamente dal sito IAP) che regola così la questione: “Il fine promozionale del commento o dell’opinione espressa da celebrity/influencer/blogger, qualora non sia già chiaramente riconoscibile dal contesto, deve essere reso noto all’utente con mezzi idonei (art. 7 C.A.)”. Il regolamento non indica modalità obbligatorie per segnalare agli utenti il fine promozionale del contenuto espresso, tuttavia celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: <<Pubblicità/Advertising>>, o <<Promosso da … brand/Promoted by…brand>> o <<Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand>> o <<in collaborazione con …brand>> o <<in partnership with …brand>> (per quanto riguarda post su Facebook o blog personali); e/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture: <<#Pubblicità/#Advertising>>, o <<#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand >> o <<#ad”unitamente a “#brand>> (in particolar modo riferito a Twitter) al fine di rendere più trasparente possibile il fatto che il lettore/consumatore si trovi davanti ad una comunicazione pubblicitaria. Accorgimenti, invece, più leggeri sono previsti nel caso in cui tra il personaggio noto e l’inserzionista intercorra un rapporto di collaborazione occasionale basato sull’invio di materiale da testare ricevuto in forma gratuita o dietro modico valore: “Nel diverso caso in cui il rapporto fra celebrity/influencer/blogger e inserzionista si limiti all’invio occasionale da parte dell’inserzionista dei propri prodotti gratuitamente o per un modico valore, e la celebrity/influencer/blogger li citi, li utilizzi o li mostri nei propri post, in questi ultimi non dovranno essere inserite le avvertenze di cui sopra, ma soltanto un disclaimer ben leggibile, ad esempio del seguente tenore: <<Prodotto inviato da…brand>>. Tra gli enti che riconoscono e appoggiano il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria vi sono AssoCom e UniCom (aziende di comunicazione), Fcp (concessionaria), Fieg (stampa) e nel settore radiotelevisivo Confindustria Radio Televisioni, Mediaset, Rai, RTL 102.5 e Sky (per l’intero elenco si rimanda al sito IAP alla voce “Associati”). (L.M. per NL)