Provvedimento AGCM n. 16467del 6 febbraio 2007 PI5394 – FORD FOCUS STYLE WAGON 1.6 TDCI 90CV
Il committente di un messaggio pubblicitario ha sempre l’onere di verificare che il testo del messaggio pubblicitario sia corretto. Restano quindi a carico dello stesso committente le eventuali inesattezze nel testo.
A stabilirlo è l’Autorità Garante per la concorrenza del Mercato in un’interessante provvedimento, vediamo brevemente il caso.
Alcuni consumatori e un’associazione di consumatori hanno segnalato all’AGCM la presunta ingannevolezza di un messaggio diffuso sul quotidiano “Alto Adige” della provincia di Bolzano da la Garage Alpe S.p.A. volto a promuovere l’acquisto dell’autovettura “Ford Focus Style Wagon 1.6 TDCi 90 CV” al prezzo chiavi in mano di 11.950 euro.
Nelle richieste di intervento si lamenta l’ingannevolezza del messaggio nella misura in cui il prezzo indicato per l’autovettura non corrisponderebbe al vero e non sarebbe stato praticato delle concessionarie in quanto, in realtà, superiore ai 15.000 euro.
I segnalanti, inoltre, evidenziano che le diverse concessionarie contattate dai consumatori interessati all’acquisto hanno riferito che il prezzo indicato nella pubblicità era riconducibile a un errore di stampa.
Il giudizio dell’AGCM.
Un primo elemento evidenziato dall’Autorità è la rilevanza dell’errore, che “riguardando un elemento, quale il prezzo” è di estrema importanza “ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza del prodotto pubblicizzato e della determinazione all’acquisto dello stesso, risulta idoneo ad indurre i consumatori in inganno, potendo influenzare indebitamente le scelte economiche di quest’ultimi”.
Sotto il profilo dell’imputabilità dello stesso errore l’AGCM non accetta la tesi dell’operatore pubblicitario secondo cui l’indicazione inesatta del prezzo discenderebbe da una svista dell’agenzia pubblicitaria, vista la corretta comunicazione all’agenzia stessa del modello di messaggio pubblicitario predisposto da Ford Italia.
Secondo l’AGCM l’asserita ascrivibilità dell’errore all’agenzia pubblicitaria non può scludere la responsabilità dell’operatore pubblicitario.
Quest’ultimo, infatti, avrebbe dovuto verificare la correttezza delle indicazioni relative al prezzo in occasione della prima pubblicazione del messaggio oggetto di contestazione e porre in essere un comportamento idoneo a sospendere la diffusione del messaggio errato.
Pertanto l’operatore pubblicitario è stato ritenuto responsabile non solo per l’erroneità e quindi ingannevolezza del messaggio ma anche per non aver realizzato alcuna attività correttiva una volta accertata la erronea indicazione del prezzo dell’autovettura nella prima pubblicazione.
L’operatore avrebbe, infatti, potuto bloccare la pubblicazioni del messaggio sulle uscite successive del quotidiano “Alto Adige”, cosa che non ha fatto del primo messaggio con prezzo errato.