La Cassazione, con ordinanza n. 5428/2020, ha chiarito come devono inquadrarsi le spese sostenute al fine di sponsorizzare un’associazione sportiva dilettantistica. In particolare, la Suprema Corte veniva adita su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una controversia relativa ad impugnazione di un accertamento emesso a seguito del disconoscimento di costi di sponsorizzazione, ritenuti non inerenti ed antieconomici. Nella sentenza di appello si confermava che le spese sostenute dal contribuente erano inerenti, risultando dunque spese di pubblicità, non integrando il maggior reddito.
I motivi del ricorso
L’Agenzia ricorrente presenta due motivi di ricorso: con il primo si deduce un error in procedendo, ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., “censurando la sentenza impugnata per nullità assoluta della motivazione, sub specie di motivazione apparente”, mentre con il secondo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c.”.
Rigetto prima doglianza
La Corte di Cassazione ha rigettato la prima doglianza, ritenendola infondata in quanto la Commissione Tributaria Regionale aveva “respinto l’appello agenziale sostenendo, con ampie argomentazioni e citazioni giurisprudenziali, che le spese di sponsorizzazione sostenute dal contribuente fossero inerenti all’attività di impresa dal medesimo esercitata. Pertanto […] la CTR ha espresso una ben identificabile ratio decidendi”.
Infatti, occorre notare come la nullità assoluta vi sarebbe stata solo nel caso in cui le argomentazioni fossero state “inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”.
La massima dell’ordinanza
Il cuore del provvedimento adottato dalla Cassazione è costituito dalla motivazione del rigetto del secondo motivo di ricorso.
Infatti, gli Ermellini, specificando come la fattispecie rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 90, c. 8, L. 289/2000, hanno colto l’occasione per ribadire una massima più volte espressa: “In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione […] sono assistite da una presunzione assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, senza che rilevino pertanto requisiti ulteriori”.
Limite di spesa
Il limite quantitativo di spesa è 200.000 euro, ma occorre evidenziare come, al di sotto di tale importo, permanga “la possibilità di verificare la certezza dell’erogazione, ovverosia l’effettivo trasferimento monetario o di beni nei confronti dei soggetti individuati dalla norma”.
A ciò si aggiunga la necessità di conservare idonea documentazione atta a dimostrare la dazione posta in essere all’associazione sportiva dilettantistica, con relativa ricevuta di acquisizione al patrimonio della stessa. (A.N. per NL)