Pubblicato in GU il decreto sulle misure compensative per i giornalisti stranieri, che vogliono esercitare la professione in Italia

Dovranno studiare 11 materie


E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007, il decreto 17 novembre 2006, n. 304, che disciplina le misure compensative che possono essere richieste ai giornalisti professionisti stranieri che vogliono esercitare la professione in Italia. A tal fine essi devono presentare domanda al Ministero della Giustizia che potrà accogliere la domanda subordinandola all’applicazione delle misure compensative costituite da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento. L’applicazione di dette misure è disposta su parere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, chiamato ad esprimersi in sede di conferenza di servizi convocata dal Ministero della Giustizia. L’allegato A pubblica l’ELENCO DELLE MATERIE, che i giornalisti stranieri devono conoscere qualora debbano sostenere la prova attitudinale prevista dalla normativa europea (direttiva 89/48/Ce calata nel dlgs 115/1992):
1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell’informazione;
2) Elementi di storia del giornalismo e della comunicazione di massa;
3) Elementi di storia moderna e contemporanea;
4) Elementi di sociologia e psicologia dell’opinione pubblica;
5) Norme giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;
6) Normativa comunitaria sull’informazione;
7) Teoria e tecniche dell’informazione giornalistica;
8) Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo;
9) Elementi di grafica della comunicazione giornalistica;
10) Elementi di informatica applicata al giornalismo;
11) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.
La prova attitudinale (art. 8 del dlgs 115/1992) “consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all’esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. 2. Le materie su cui svolgere l’esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l’esercizio della professione. 3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. 3-bis. L’esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all’articolo 12”.
Questo decreto ministeriale è figlio dell’ articolo 6 del decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE), che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.
Arti colo 6. Misure compensative.
1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l’accesso o l’esercizio delle attività di cui all’art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all’art. 1 e all’art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell’art. 3, comma 1.
2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell’art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all’art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c).
2-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1 (2).
(2) Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

L’articolo 2 del dlgs 70/2003 definisce «professione regolamentata» quella professione riconosciuta ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 (Attuazione della direttiva 89/48/CEE) ovvero ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE). Il dlgs 70/2003, il dlgs 319/1994 e il dlgs 277/2003 “europeizzano” la professione italiana di giornalista.
Soltanto nel 2003, con il dlgs 277 citato, la Repubblica italiana ha compiuto un atto di riparazione parziale, modificando la tabella delle professioni (allegato C) inclusa nel dlgs 319/1994 (che ingloba la direttiva 92/51/CEE). Oggi, infatti, la professione di giornalista rientra tra quelle caratterizzate dal possesso del diploma (e non dalla laurea) riconosciute come tali dal dlgs 2 maggio 1994 n. 319, che ha dato “attuazione alla direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE”. Il dlgs 8 luglio 2003 n. 277 ha dato, invece, attuazione della direttiva 2001/19/CE, che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali. L’allegato II (di cui all’art. 2, comma 1, lettera l) del dlgs 277/2003 cita espressamente la professione di giornalista come vigilata dal Ministero della Giustizia. L’allegato II del dlgs 277/2003 ha anche sostituito, come riferito, l’allegato C del dlgs 319/1994. I dlgs 277/2003 e 319/1994 in sostanza dicono, con l’allegato II (ex allegato C), che la professione giornalistica (italiana), organizzata (ex legge 69/1963) con l’Ordine e l’Albo (in base all’art. 2229 Cc) e costituzionalmente legittima (sentenze 11 e 98/1968, 2/1971, 71/1991, 505/1995 e 38/1997 della Consulta), ha oggi sì il riconoscimento dell’Unione europea, ma a un livello inferiore rispetto a quelle comprese nell’allegato A del Dlgs 115/1992 caratterizzate dalla laurea. Con la “riforma Mastella”, questo gap dovrebbe essere superato, prevedendo la laurea come titolo obbligatorio per l’accesso al praticantato giornalistico (nel rispetto del comma 18 dell’articolo 1 della legge 4/1999).
……………..
DECRETO 17 novembre 2006, n. 304. Regolamento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di giornalista professionista. (GU n. 7 del 10-1-2007)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la
direttiva 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell’ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell’ordinamento italiano;
Uditi i pareri resi dal Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 16 maggio 2005 e nell’adunanza dell’11 aprile 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2268 del 26 aprile 2006);

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell’esercizio della professione di giornalista professionista in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio o l’accesso alla professione.

Art. 2. Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l’anno presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. L’esame, da
svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale.
2. L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate. Il decreto di riconoscimento individua le materie d’esame tra quelle elencate nell’allegato A al presente regolamento.
3. La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste nella redazione di un articolo su argomenti di attualita’ scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri,
economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonche’ sulla base dell’eventuale documentazione dalla stessa fornita. La misura di tale articolo deve essere di sessanta righe per 60 battute.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto ministeriale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale dell’Ordine provvede a predisporre un programma relativo alle materie d’esame indicate nell’allegato sub A) che dovra’ essere consegnato ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 3. Commissione d’esame
1. Presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti è istituita una commissione d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra iscritti all’albo dei giornalisti, elenco professionisti, con almeno otto anni di anzianità di iscrizione in
tale elenco, designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è’ effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita’ della Repubblica nelle materie elencate nell’allegato A al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati dei distretto della Corte di Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni od organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
3. La commissione e’ nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita’. In caso di assenza o
impedimento del presidente, la commissione e’ presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonche’ i compensi, determinati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4. Vigilanza sugli esami
1. Il Ministro della giustizia esercita l’alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all’articolo 3, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 69 e
successive integrazioni.

Art. 5. Svolgimento dell’esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti domanda di ammissione all’esame redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di identità.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della
prova orale non puo’ intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e’ data immediata comunicazione all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6. Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l’esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell’avvenuto superamento dell’esame la commissione rilascia certificazione all’interessato ai fini del l’iscrizione all’albo.
4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo’ essere ripetuta non prima di sei mesi.
5. Il Consiglio dell’ordine da’ immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell’esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7. Oggetto e svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o piu’ organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.
2. Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell’attivita’ complessivamente svolta e ne rilascia copia all’interessato.

Art. 8. Obblighi del tirocinante
1. Il tirocinante e’ tenuto all’osservanza delle norme di deontologia professionale.

Art. 9. Registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti istituisce e tiene presso di sé il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti di decreto ministeriale di riconoscimento di titolo conseguito all’estero, intendono svolgere il tirocinio di adattamento.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) numero d’ordine attribuito al tirocinante, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b) data di decorrenza dell’iscrizione;
c) indicazione dell’organo o degli organi di informazione per i quali è svolto il tirocinio di adattamento;
d) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
e) data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
f) data dei rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
g) data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 10. Iscrizione
1. L’iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento, indicando il relativo od i relativi organi di informazione.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identita’;
b) copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo;
c) attestazione di disponibilita’ del direttore o dei direttori degli organi di informazione per i quali si svolge il tirocinio;
d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell’interessato, le fotografie possono essere autenticate dall’ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere elencati i documenti allegati; deve altresi’ essere espresso l’impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute
variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure puo’ essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici, il Consiglio nazionale, previa apposizione sulla domanda del timbro e della data di ricevimento, rilascia ricevuta di presentazione della domanda al praticante stesso o a persona da lui delegata.
6. E’ inammissibile la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non sia possibile la regolarizzazione.

Art. 11. Delibera di iscrizione
1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata all’interessato, nonche’ al direttore o ai direttori degli organi di informazione indicati per il tirocinio di adattamento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12. Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio
1. Ogni sei mesi, il direttore dell’organo di informazione rilascia al tirocinante una dichiarazione sulle attivita’ svolte dallo stesso. Tale dichiarazione è trasmessa dall’interessato al Consiglio
nazionale dell’Ordine.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici, il direttore trasmette al Consiglio nazionale la relazione sullo svolgimento del tirocinio prevista dall’articolo 7, comma 2.
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all’audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del direttore, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del direttore, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 13. Sospensione e interruzione del tirocinio
1. Tutti gli eventi che impediscono l’effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di sospensione del tirocinio
stesso.
2. Tutti gli eventi che impediscono l’effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di interruzione del tirocinio stesso.
3. Il direttore dell’organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l’interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all’interessato e al direttore dell’organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14. Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all’iscrizione;
b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c) condanna definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo di cinque anni;
d) rilascio del certificato di iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all’interessato e al direttore dell’organo di informazione presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 15. Sospensione dal registro dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell’iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all’interessato e al direttore dell’organo di informazione presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 novembre 2006
Il Ministro: Mastella

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 120

Allegati

Allegato A
ELENCO DELLE MATERIE
1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell’informazione;
2) Elementi di storia del giornalismo e della comunicazione di massa;
3) Elementi di storia moderna e contemporanea;
4) Elementi di sociologia e psicologia dell’opinione pubblica;
5) Norme giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;
6) Normativa comunitaria sull’informazione;
7) Teoria e tecniche dell’informazione giornalistica;
8) Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo;
9) Elementi di grafica della comunicazione giornalistica;
10) Elementi di informatica applicata al giornalismo;
11) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.

Allegato B
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Il/la sottoscritto/a …. nato/a …. il …. a …., cittadino/a
…. residente in ….; in possesso del titolo professionale di ….
rilasciato da …. a compimento di un corso di studi di …. anni,
comprendente le materie sostenute presso l’Universita’ …. con sede
in …., iscritto all’associazione professionale di …. dal …. (1)
ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo
professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ….
domanda
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, di poter partecipare alla prova attitudinale
secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra.
Data e Firma
(1) Ove sussista il requisito.

Allegato C
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Il/la sottoscritto/a …. nato/a …. il …. a …., cittadino/a
…. residente in …. in possesso del titolo professionale di ….
rilasciato da …. a compimento di un corso di studi di …. anni,
comprendente le materie sostenute presso l’Universita’ …. con sede
in …., iscritto all’associazione professionale di …. dal …. (1)
ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo
professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ….
domanda
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, di essere iscritto al registro dei tirocinanti
secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra;
dichiara
di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso i
seguenti organi di informazione:
…. …. ….
Data e Firma
(1) Ove sussista il requisito.

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