NORMA – QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE GIURIDICA – Newsletter n. 4 del 31/03/2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari, con la decisione del 21 marzo 2008 numero 654, ribadisce il principio secondo cui gli atti amministrativi, anche a contenuto normativo, non possono formare oggetto di “interpretazione autentica” neppure ad opera dello stesso organo che li ha emessi, in quanto soltanto al legislatore, salvo che nel campo penale ed in malam partem, è consentito derogare al principio di irretroattività, il quale resta vulnerato allorché si impone, anche per il passato, di intendere necessariamente in un dato senso una certa disposizione. Ad avviso del Tribunale, pertanto, tenuto conto del principio di irretroattività che caratterizza gli atti amministrativi, deve ritenersi illegittima l’integrazione da parte di un’amministrazione di un proprio precedente atto amministrativo con finalità di interpretazione autentica, la quale costituisce un’interpretazione non fedele dell’atto interpretato, non potendo avere l’atto successivo efficacia ex tunc.