Provvidenze editoria: la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà chiarimenti su mancata erogazione rimborsi elettrici e satellitari

Per un errore materiale contenuto all’art. 2, comma 295, della L. n. 244/2007 non è stato ancora possibile emanare il decreto con cui dare attuazione alla medesima norma, che prevede l’erogazione, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle provvidenze editoria relative al rimborso delle riduzioni tariffarie per il consumo di energia elettrica e per i canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione, ivi compresi i sistemi via satellite.

E’ quanto chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad un’emittente televisiva che aveva intimato la stessa Presidenza ad adoperarsi ai fini della sollecita corresponsione dei rimborsi riconosciuti per consumi elettrici e per spese satellitari in relazione agli anni 2007 e 2008. Ciò sulla base della sopra citata disposizione, secondo cui “A decorrere dalle domande relative all’anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all’impresa, nella misura del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA (…)”. La stessa norma continua stabilendo che “Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293”. In riscontro alla missiva dell’emittente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha spiegato che “Per un errore materiale contenuto nel disposto del medesimo articolo della legge finanziaria, che impropriamente fa riferimento al comma 293 dell’articolo 2 della suddetta legge invece che al comma 295 non è stato possibile emanare il decreto di natura regolamentare”. E – ha precisato la Presidenza del Consiglio dei Ministri – l’assenza della disposizione regolamentare attuativa determina l’impossibilità di procedere all’erogazione dei contributi, “(…) in quanto la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito risultano indeterminate in mancanza delle disposizioni che ne individuino i profili e le necessarie detrazioni: per i rimborsi delle riduzioni tariffarie relative all’energia elettrica, quali sovrapprezzo termico, imposte, spese fisse, e per il rimborso di canoni di noleggio e abbonamento ai sistemi di comunicazione via satellite le fatture quietanzate che attestino l’avvenuto pagamento degli importi riferiti al segmento di contribuzione”. Ne deriva, dunque, la necessità di adottare un regolamento di esecuzione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L. 400/1988, al proprio per “determinare la certezza, la liquidità e l’esigibilità dei possibili crediti vantati dalle imprese radiofoniche e televisive”. Senza la regolamentazione di attuazione, chiarisce la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è possibile effettuare le liquidazioni, anche alla luce dell’attuale sistema di pagamento stabilito dall’art. 20 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/11/2010, secondo cui “Il responsabile della spesa provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l’adempimento dell’obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi (…)”. E’ stato infine precisato che la regolamentazione che dovrà essere emanata non solo definirà la documentazione richiesta per l’erogazione dei rimborsi, ma dovrà anche prevedere che i medesimi rimborsi verranno effettuati nel limite dello stanziamento, in attuazione dell’art. 44 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con L. n. 133/2008. (D.A. per NL)
 

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER