Con la sentenza n. 3627/2013, il Supremo Collegio ha confermato l’annullamento ad opera del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, di due delibere della Giunta Provinciale, una delle quali – la 1838/2010 – aveva previsto i requisiti di accesso alle provvidenze per l’editoria per le emittenti radiofoniche operanti nel territorio di pertinenza per l’anno 2009 e l’altra – la 2091/2010 – era stata adottata quale provvedimento consequenziale ai fini dell’approvazione della relativa graduatoria 2010.
In proposito, seppure alla luce di quanto statuito dalla nostra Costituzione risulti pienamente legittima l’approntata tutela per le minoranze linguistiche nazionali, l’ente locale in questione pare aver fuorviato i principi ispiratori della disciplina finalizzata all’accesso – per i soggetti che ne abbiano i requisiti – a tale beneficio, soppresso nel 2009 a livello nazionale, ma ancora ammissibile per la Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, giustappunto attuata in parte qua nel 2010 con i provvedimenti impugnati. Nello specifico, è l’art. 9 della predetta normativa che ha previsto la possibilità di “concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’acquisizione di notizie da un’agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato”, disposizione recepita – secondo il Consiglio di Stato – in maniera non legittima nella delibera n. 1838/2010. Nel merito, la Giunta aveva previsto che le emittenti radiofoniche interessate dal provvedimento dovessero acquistare i notiziari trasmessi negli appositi spazi informativi da agenzie di informazione con “struttura redazionale comprendente un minimo di 4 giornalisti”, tale da consentire “un’autonoma produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito locale provinciale relativamente al territorio servito dalle emittenti abbonate e comunque per un bacino di utenza non inferiore a quello provinciale”, che potessero vantare “collegamento in abbonamento con non meno di cinque emittenti radiofoniche operanti nella Provincia di Bolzano”, aventi testata giornalistica registrata “con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga qualifica” e che emettessero “notiziari quotidiani su avvenimenti di ambito locale, annualmente in numero non inferiore a 1000”. Ulteriormente, tali requisiti dovevano essere posseduti da almeno due anni. La particolarità della vicenda deferita all’attenzione del Giudice Amministrativo, tra l’altro, risiedeva nella circostanza che tali criteri risultavano di fatto assolti da una sola agenzia di stampa che, per l’effetto, risultava operare in regime di monopolista, con evidenti barriere d’ingresso per eventuali concorrenti nel mercato rilavante di riferimento. All’evidenza, un tale stato di fatto, si poneva in contrasto anche con la normativa relativa alla concorrenza di rango nazionale e sovranazionale. Per tali motivi, l’impugnata delibera non resisteva al vaglio di legittimità condotto alla stregua dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza “(…) che devono informare l’individuazione dei criteri di accesso ai contributi in questione (…)”. Rilevava, difatti, il Consiglio di Stato, una palese lesione del pluralismo informativo, “(…) costituente una precondizione della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d’informazione (…)”. Insomma, tutta da rifare la disciplina per l’accesso alle provvidenze all’editoria della Provincia Autonoma di Bolzano. (S.C. per NL)