Con circolare esplicativa del 28/06/2010, la PCM è intervenuta per illustrare la “nuova disciplina in materia di rimborsi delle spese sostenute per i consumi telefonici e per il riconoscimento del requisito di emittente di informazione, ai fini dell’accesso ai contributi di cui all’articolo 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1988, n.488 e successive modificazioni”.
La necessità di fornire chiarimenti è derivata dal fatto che il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (D.I.E.) ha ricevuto dalle imprese radiotelevisive la domanda per accedere alle cosiddette “provvidenze editoria” per l’anno 2009 anche con riferimento “alle tipologie di contributi sospesi” dall’art. 10 sexies del D.L. n. 194/2009, convertito dalla L. n. 25/2010. Tale disposizione, infatti, alla lettera e) ha previsto, con decorrenza dai contributi 2009, la soppressione delle riduzioni tariffarie per i consumi di energia elettrica, per i canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione, nonché l’abolizione dei rimborsi delle spese per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, lasciando invece salve le riduzioni tariffarie afferenti alle spese telefoniche ed i contributi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nella circolare esplicativa, la PCM ha chiarito, tra l’altro, che il D.I.E. continuerà “a svolgere l’attività istruttoria finalizzata al riconoscimento dei requisiti relativi all’effettivo svolgimento dell’attività di informazione da parte delle testate giornalistiche radiofoniche e televisive". Ciò in quanto “Tale riconoscimento è infatti necessario, pure nel modificato quadro normativo, per ottenere l’ammissione sia ai rimborsi delle spese telefoniche (…), sia ai contributi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni (…)". Come noto, infatti, la disciplina relativa alle provvidenze editoria è strettamente collegata a quella che prevede l’erogazione di contributi ministeriali a favore delle emittenti radiotelevisive. In particolare, l’art. 45, comma 3, della L. n. 448/1998 riconosce dei benefici alle imprese televisive locali che siano state ammesse alle provvidenze di cui all’art. 7 del D.L. 323/1993, convertito dalla L. 422/1993. Tali contributi vengono erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 680/1996 ed in base ad un apposito regolamento adottato annualmente dal predetto dicastero. Con riguardo poi alle misure di sostegno previste a favore delle emittenti radiofoniche locali dall’art. 52, comma 18, della L. n. 448/2001, è stabilito dall’art. 2 del D.M. n. 225/2002 che le imprese che abbiano presentato la domanda di ammissione ai benefici previsti dagli artt. 7 o 8 della L n. 250/1990 per l’anno precedente a quello al quale il contributo si riferisce, ottenendo il parere favorevole all’ammissione dall’apposita Commissione, possono accedere all’erogazione dei sei dodicesimi dello stanziamento previsto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continuerà dunque ad accertare la sussistenza o meno del requisito di emittente di informazione, come detto necessario per fruire dei contributi ministeriali e – come spiegato nella circolare – comunicherà al Ministero, per il seguito di competenza, l’elenco delle emittenti radiotelevisive che abbiano ricevuto parere favorevole dalle competenti Commissioni operanti presso il D.I.E. Viene ribadito il termine ultimo del 31 marzo di ogni anno per la presentazione della domanda ai fini dell’accesso alle provvidenze editoria rimaste salve, mentre è chiarito che le domande dirette al solo accertamento del requisito riguardante lo svolgimento dell’attività di informazione “(…) potranno essere presentate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro, e non oltre, lo specifico termine stabilito nei decreti del Ministero per lo sviluppo economico, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, recanti i “Bandi di concorso per l’attribuzione di contributi per l’anno 2010, alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive locali”. (D.A. per NL)