newsletter del 31 luglio 2007 www.lexitalia.it
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II QUATER – sentenza 2 luglio 2007* (sulla distinzione tra ordinanze cautelari di tipo positivo o sostitutorie – la cui esecuzione “necessitata” da parte della P.A. non determina la cessazione della materia del contendere ed ordinanze emesse “ai fini del riesame”, la cui esecuzione – non vincolando l’amministrazione circa l’esito – può determinare la cessazione della materia del contendere).
ORDINANZE CAUTELARI PROPULSIVE
CORTE COSTITUZIONALE – ordinanza 20 luglio 2007* (sulla possibilità o meno di attribuire autonoma valenza sostanziale ad atti compiuti dalla P.A. in esecuzione di una ordinanza cautelare di tipo propulsivo emessa dal g.a.; dichiara inammissibile la q.l.c. sollevata dal C.G.A. in ordine alla sanatoria prevista dal D.L. n. 168 del 2005 per coloro che hanno superato, in base ad ordinanze cautelari, le prove per l’abilitazione alla professione di avvocato), con nota di G. VIRGA, Il regime degli atti adottati a seguito di ordinanze cautelari propulsive.