Prove tecniche di riammissione nelle graduatorie FSMA?

riammissione

Lunedì 29/11/2021 alle ore 9.00 si terrà l’ennesima seduta pubblica dell’Area Tecnica 18 (Sardegna), ormai vero e proprio laboratorio di sperimentazione ex vivo del processo di refarming della banda 700 MHz. Questa occasione, forse più di altre, è importante per capire se esistono le condizioni di riammissione di soggetti esclusi. Per la prima volta si testerà infatti la procedura di cui all’art. 8 c. 3 dei bandi per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).

Di cosa si tratta

Facciamo un opportuno riassunto dell’articolo 8 dei bandi FSMA.
L’articolo 8 al comma 1 inizia con la previsione che, qualora entro la scadenza del termine di cui al comma 2 dell’art. 7 (che a sua volta dispone che le negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA dovranno dare luogo ad un accordo entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria degli utilmente collocati) non siano stati raggiunti accordi tra le parti fino al completo soddisfacimento della domanda di capacità trasmissiva per l’Area tecnica, il Ministero provvederà ad associare la domanda dei fornitori SMA in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria.

Migliore condizione negoziale (1)

Il successivo comma 2 dell’art. 8 dispone che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), sulla base delle informazioni di cui all’art. 7 comma 7 (“Della conclusione degli accordi commerciali, con indicazione del prezzo convenuto e della relativa durata, nonché della quantità di capacità trasmissiva concordata, sia per il periodo transitorio che a regime, dovrà essere data comunicazione al RUP via pec da entrambe le parti, anche congiuntamente, entro il termine perentorio del giorno successivo alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2″) individua, entro 2 giorni dalla relativa ricezione, per ogni rete di primo e secondo livello dell’Area tecnica la migliore condizione negoziale praticata dall’operatore di rete in termini di tariffa più bassa su base annua, sia HD che SD.

Migliore condizione negoziale (2)

Nel caso in cui, per una rete di primo o di secondo livello dell’area tecnica, non sia stato raggiunto alcun accordo, il RUP provvede a chiedere, entro 2 giorni, all’operatore di rete titolare dei relativi diritti d’uso le migliori condizioni negoziali espresse in termini di tariffa più bassa su base annua sia per programmi in HD e SD.

Apertura della seduta anche ai non utilmente collocati

A seguito della determinazione dei prezzi il RUP, nell’ambito di una seduta pubblica aperta a tutti i fornitori di servizi che hanno presentato domanda di partecipazione, inclusi coloro che non si sono collocati in posizione utile per accedere alla negoziazione, previa indicazione dei prezzi così determinati, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate, provvederà ad interpellare i fornitori di servizi che non hanno concluso l’accordo nella fase di negoziazione e successivamente tutti gli altri fornitori di servizi, secondo l’ordine di collocazione in graduatoria, chiedendo loro se accettano uno dei prezzi così determinati, fino all’eventuale esaurimento della capacità trasmissiva residua disponibile.

Il coinvolgimento di Agcom e la rinuncia (1)

Il comma 4 dell’art. 8 prevede che nel caso di accettazione, il fornitore di servizi è tenuto a stipulare il relativo accordo con l’operatore di rete entro 5 giorni dalla conclusione della seduta pubblica. L’eventuale mancata sottoscrizione dell’accordo entro detto termine, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 6 (qualora nella fase di negoziazione sorgano controversie tra un operatore di rete ed un fornitore di servizi media relative alla conclusione dell’accordo commerciale, su istanza di una delle parti, l’Agcom esercita le proprie competenze in materia di risoluzione dei conflitti ai sensi dell’art.1, comma 11, legge 249/1997 e disciplina con proprio provvedimento la decisione finale), equivale a rinuncia da parte del fornitore di servizi.

Scorrimento e riammissione

L’eventuale mancata accettazione del prezzo da parte del singolo fornitore di servizi dà luogo allo scorrimento della graduatoria nell’ambito della medesima seduta pubblica.

Rideterminazione del prezzo

A mente del comma 5 dell’art. 8, qualora a seguito della seduta pubblica (di cui al comma 2) – e decorso il termine di cui al comma 4 (5 giorni, come detto), residui ulteriore capacità trasmissiva disponibile il RUP richiede, per una sola volta, all’operatore di rete una ulteriore rideterminazione del prezzo. Qualora l’operatore di rete acconsenta ad un ulteriore ribasso dell’offerta rispetto alle condizioni di cui al comma 2, il RUP convocherà una nuova seduta pubblica da svolgersi con le stesse modalità (di cui al comma 2).

Rinuncia (2)

In tal caso la mancata accettazione del prezzo, ulteriormente rideterminato, da parte del singolo fornitore di servizi equivale a definitiva rinuncia.

Capacità trasmissiva ulteriore per i firmatari

Infine, il comma 6 prevede che qualora a seguito dell’intero scorrimento della graduatoria residui ulteriore capacità trasmissiva l’operatore di rete potrà negoziare l’utilizzo di detta capacità residua con i fornitori di servizi che abbiano già concluso accordi con gli operatori di rete.

Tirando le somme

E’ quindi possibile che in presenza di capacità trasmissiva sopravvenuta per rinuncia di qualche FSMA utilmente collocato, dei soggetti non compresi in tale elenco, possano succedere a quelli inizialmente previsti. La riammissione, attraverso ripescaggio, dei soggetti inizialmente ritenuti non idonei per l’ingresso nella graduatoria degli ammessi alla seduta pubblica, sulla base di valutazioni successivamente riesaminate, non è invece prevista ancora. Ma utilizziamo l’avverbio di tempo in forma non casuale, stante le discussioni in corso a livello politico-amministrativo sul tema.

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