In particolare l’art. 2 del DPR stabilisce che entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita dell’opera d’arte o del manoscritto, i soggetti interessati presentano alla SIAE la dichiarazione contenente nome e domicilio del dichiarante, nome dell’autore del manoscritto o dell’opera venduta, il prezzo raggiunto nella vendita, il genere artistico dell’opera, nonché (se indicati nell’esemplare dell’opera o comunque a conoscenza del dichiarante), il titolo dell’opera e la data di creazione. Nel caso di arti figurative, le copie prodotte dall’autore o da lui autorizzate sono considerate come originali. La dichiarazione deve anche indicare se l’opera abbia o no segni distintivi particolari (come numero di stampa, data, firma). La SIAE, ricevuta la dichiarazione, ne restituisce copia al dichiarante con la data di ricezione. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente e pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle dichiarazioni e delle vendite effettuate nel trimestre precedente. Dopo sessanta giorni dalla comunicazione la SIAE versa i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all’articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633.