Promozione di opere europee: integrata la delibera Agcom su obblighi programmazione e investimento

A seguito delle modifiche apportate al D.L.vo n. 177/2005 dal c.d. Decreto Romani (D.L.vo n. 44/2010), l’Agcom ha integrato, con la Delibera n. 397/10/CONS, il Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti (approvato con provvedimento n. 66/09/CONS).

La Delibera integrativa del Regolamento innanzitutto adegua alla normativa vigente la definizione di “emittente” (coincidente con il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, cioè non a richiesta, diverso dal titolare di concessione o autorizzazione televisiva operante su frequenze terrestri in tecnica analogica e dal titolare di concessione o autorizzazione radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale) e sostituisce la definizione di fornitore di contenuti televisivi con quella introdotta dal Decreto Romani di “fornitore di servizi di media”. Tale è “la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi”. L’ambito soggettivo di applicazione del Regolamento è precisato all’art. 2 dello stesso, che prevede la sottoposizione agli obblighi di “tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, compresa la pay per view, fatta eccezione per le emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale”. La formulazione dell’art. 2 è stata interamente sostituita dalla Delibera n. 397/10/CONS; tale articolo, infatti, non è più riferito alla fascia oraria di maggiore ascolto, la cui disciplina è stata abrogata, così come tutti gli obblighi relativi a tale fascia. Pertanto, all’art. 3, comma 2, con riferimento all’onere di riservare almeno il 10% del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, è stato eliminato l’obbligo di destinare la predetta percentuale “in particolare nella fascia oraria di maggiore ascolto”. All’art. 3, comma 6 del Regolamento, poi, non è più stabilito che i vincoli di emissione siano verificati “sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia oraria di maggior ascolto (…)” e conseguentemente è venuta meno la previsione che escludeva dall’obbligo di trasmissione nella medesima fascia i programmi specificamente rivolti ai minori. Al comma 7 della stessa disposizione, inoltre, è stato abrogato il riferimento alla fascia oraria di maggiore ascolto quale parametro per analizzare le peculiarità del canale, al fine di verificare le motivazioni addotte dalle emittenti in merito ad eventuali oscillazioni in difetto agli obblighi di programmazione. A seguito delle recenti modifiche, il Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti non contiene più la specificazione delle percentuali da destinare alla programmazione ed all’investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Tali percentuali, come recita la nuova formulazione dell’art. 44 del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i., verranno infatti stabilite con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali con cui verranno anche stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere stesse. Conseguentemente, l’art. 6 del Regolamento relativo ai “Criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche rilevanti” è stato abrogato, così come è stata soppressa la definizione di “programmi in pay per view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione”. Sempre alla luce delle modifiche introdotte all’art. 44 del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i. dal c.d. Decreto Romani, non è più previsto all’art. 3, comma 1, del Regolamento l’obbligo di ripartire più della metà delle ore assoggettabili complessivamente trasmesse “tra i diversi generi di opere europee” e sono stati inoltre esclusi i dibattiti tra le trasmissioni non soggette agli obblighi di programmazione (quali notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite). In merito agli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti, con la Delibera n. 397/10/CONS è stato sostituito il comma 2 dell’art. 4 del Regolamento mediante l’introduzione della previsione, contenuta nel nuovo art. 44 del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i., secondo cui la percentuale di almeno il 10% degli introiti netti annui da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti “(…) deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte”. Ad essere abrogato dalla recente delibera è poi l’art. 5 del Regolamento, riguardante gli obblighi degli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore. Con separato provvedimento l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotterà la disciplina di dettaglio, che dovrà sostituire quella esistente, riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta. L’Agcom dovrà anche stabilire i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi. A ciò provvederà con apposito regolamento, con cui definirà anche le modalità di realizzazione delle opere per conto terzi rientranti nell’attività televisiva dei produttori indipendenti. (D.A. per NL)

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