Ad aver tenuto banco nel settore radio-tv questa settimana è stata, naturalmente, la pubblicazione dell’attesissima Del. 390/24/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante le Linee guida in materia di prominence dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici di Interesse Generale.
A dispetto di una definizione non particolarmente intellegibile, si tratta di una vera e propria rivoluzione per la fruizione della radiodiffusione televisiva e sonora lineare nell’era dei dispositivi connessi che hanno fin qui determinato una progressiva emarginazione dei broadcaster a tutto vantaggio dei servizi OTT (over the top, cioè le grandi piattaforme di streaming on demand disintermediate dalle reti di distribuzione via etere).
Ma cosa cambierà, concretamente, con l’attuazione della Del. 390/24/CONS. E, soprattutto, quando?
La Del. 390/24/CONS
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto un nuovo quadro regolamentare attraverso la Del. 390/24/CONS, volto a stabilire la prominence dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici di Interesse Generale (SIG).
Implicazioni per il mercato
Le implicazioni per il mercato italiano (ed in prospettiva europeo, posto che in questo caso il nostro paese è all’avanguardia nell’introduzione della prominence) sono significative, considerato che il provvedimento istituisce un elenco di SIG (cioè le emittenti radiotelevisive di interesse generale, che quindi devono godere di un più facile accesso per gli utenti) e le modalità con cui i produttori di device ed i gestori di piattaforme di aggregazione e fruizione devono favorirne l’accesso (nulla cambia per i ricevitori non connessi alla rete).
Chi rientra tra i SIG
Anzitutto, la Del. 390/24/CONS introduce criteri per definire i Servizi di Interesse Generale (SIG), che includono non solo le emittenti pubbliche della RAI, ma anche le radio e tv private, che soddisfano specifici requisiti, come la titolarità di una testata giornalistica, rappresentativa della produzione e della copertura di contenuti informativi in senso ampio.
La condizione necessaria ma non sufficiente
Tuttavia, la registrazione al tribunale di una testata giornalistica è elemento necessario, ma non sufficiente, in quanto la Del. 390/24/CONS ha lo scopo di fissare una linea di demarcazione netta tra chi si propone garante del pluralismo e dell’informazione di qualità e chi si limita al business.
L’obbligo di omogeneità su tutte le piattaforme
Una delle novità chiave (perché concretamente impattante) è l’obbligo per i SIG di mantenere una denominazione uniforme su tutte le piattaforme, che siano sul digitale terrestre (DVB-T/DAB), satellitari (DVB-S), analogiche (FM) od online, nelle varie forme (smart tv, smartphone, smart speaker, pc, tablet, ecc.).
Basta abuso di caratteri speciali
L’omogeneità del nome mira a garantire che i servizi siano facilmente riconoscibili dal pubblico, evitando il caos di brand variabili tra dispositivi o l’abuso di posizioni (si pensi ai caratteri speciali impiegati per posizionarsi più in alto negli elenchi delle autoradio DAB senza che siano effettivamente parti della denominazione ufficiale), ma anche per favorire quello che in futuro sarà il metodo più usato per la sintonizzazione delle emittenti radiofoniche in auto: i comandi vocali.
L’impatto sui dispositivi mobili: un Nuovo Ordinamento?
Se l’ordine alfabetico all’interno dei raggruppamenti principali sulle smart tv (tv nazionali, tv satellitari, tv locali, radio) è il criterio primario per le televisioni, sui dispositivi mobili potrebbe entrare in gioco un sistema più dinamico basato sulla geolocalizzazione, in particolare attraverso il criterio proxy (cioè di vicinanza all’utente).
Scelta proxy, la libertà di no proxy
Per esempio, le emittenti locali potrebbero godere di un’indicizzazione di prossimità, fermo restando un equilibro per consentire una scelta no proxy dell’utente.
L’aggiornamento dell’elenco SIG: un processo continuo
L’elenco dei SIG, ovviamente, non è statico: sarà aggiornato annualmente dall’Autorità per includere nuovi servizi o per escludere quelli che non rispettano più i requisiti.
Tempo anche ai gestori delle liste
Ma, allo stesso tempo, per garantire ai produttori di device ed ai gestori delle piattaforme di aggregazione di recepire le modifiche dopo il popolamento del primo elenco dei servizi di interesse generale, da concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione della del. 390/24/CONS.
La latenza
Inevitabilmente ciò determinerà un periodo di vacatio fino a 12 mesi tra un aggiornamento e l’altro: gli aspiranti SIG che dovessero debuttare immediatamente dopo l’ultimo aggiornamento dovranno attendere fino a 12 mesi per essere inclusi, così come eventuali variazioni di denominazioni potrebbero essere recepite con ritardo e, quindi, con impatti editoriali e commerciali problematici.
Standard tecnici e metadati: sfide per i SIG minori
Tuttavia, essere inclusi nell’elenco dei SIG non sarà sufficiente: i produttori di dispositivi ed i gestori di piattaforme richiederanno che le emittenti rispettino standard tecnici rigorosi, come l’integrazione di metadati dettagliati, dimensioni corrette delle icone e flussi streaming in formati specifici. Questo aspetto potrebbe penalizzare le emittenti minori, che non sempre potranno disporre di risorse per affrontare tali requisiti senza il supporto di terze parti specializzate. Circostanza che, con ogni probabilità, determinerà lo sviluppo di servizi qualificati in outsourcing per gli aggiornamenti del caso.
Impatto a breve termine (1-5 anni): mercato in transizione
Nel breve termine, l’attuazione della Del. 390/24/CONS – sebbene difficilmente si realizzerà nel concreto prima di un anno e mezzo – spingerà le emittenti e i produttori di dispositivi a conformarsi rapidamente ai nuovi standard di prominence. In questa fase, i grandi SIG, come RAI e Mediaset, saranno probabilmente più avvantaggiati, grazie a risorse economiche, tecnologiche e logistiche consolidate.
Piccoli SIG non crescono
Al contrario, i broadcaster ed in generale i SIG minori potrebbero trovarsi in difficoltà a soddisfare i requisiti tecnici imposti. Nel frattempo saranno individuati nuovi criteri di maggiore visibilità compatibili con i vincoli di prominence (si pensi ai tasti dedicati sui telecomandi, le cd. call to action), molto probabilmente a seguito del confronto nei tavoli tecnici disposti dall’Autorità.
Scenari a medio termine (5-10 anni): un mercato più aperto o concentrato?
Nel medio termine, la regolamentazione AGCOM potrebbe portare ad una maggiore concentrazione del mercato, con le emittenti più piccole che potrebbero essere spinte fuori dal mercato o costrette a consolidarsi per sopravvivere. Si pensi, per esempio, all’esclusione dai SIG delle web radio, che potrebbe spingere le più strutturate a svilupparsi nella direzione broadcast (DAB) per godere dell’inclusione.
Sviluppi
Tuttavia, il continuo aggiornamento dell’elenco SIG e la possibile apertura a nuovi soggetti commerciali potrebbero anche stimolare l’innovazione.
Interfacce e criteri location based
Il miglioramento delle interfacce utente e l’inclusione di criteri di geolocalizzazione per i servizi mobili potrebbero, a loro volta, creare opportunità per un’offerta più personalizzata e locale.
Passo avanti
La Delibera 390/24/CONS di AGCOM rappresenta certamente un passo in avanti significativo nella regolamentazione del pluralismo e dell’accesso ai contenuti audiovisivi e radiofonici in Italia.
Sfide e barriere
Tuttavia, le sfide tecnologiche e normative che ne derivano potrebbero rappresentare una barriera per molti operatori di dimensioni contenute, mentre i grandi broadcaster potrebbero trarne un vantaggio competitivo nel confronto, oggi senza alcuna possibilità di confronto, con le piattaforme OTT di streaming on demand.
Le reazioni del mercato
Resta da vedere come il mercato reagirà a questi cambiamenti. Ma è comunque chiaro che il futuro della radiodiffusione televisiva e sonora lineare sarà sempre più regolato da standard tecnici, normativi e regolamentari stringenti.