La strada per diventare avvocato si fa sempre più ardua. Prima con l’abolizione dei codici commentati in sede d’esame – dibattito accesissimo di cui ancora non si conoscono gli esiti -, ora con i corsi di formazione obbligatori e a pagamento.
A fissare la nuova disciplina per l’accesso alla professione forense è il D.M. 17/2018, pubblicato sulla G.U., che dà attuazione all’art. 43, comma 2 della L. 247/2012. Il decreto entrerà in vigore dal prossimo 31/03/2018 e a farne i conti saranno i nuovi tirocinanti che si iscriveranno al registro dei praticanti dal 180° giorno successivo a tale data.
Come dispone la normativa sopra citata, i corsi potranno essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali.
Le lezioni avranno contenuto sia teorico che pratico e saranno articolate in modo tale da preparare il tirocinante allo svolgimento dell’attività professionale e all’espletamento delle prove previste dall’esame di Stato per l’abilitazione forense. Si prevedono, quindi, approfondimenti in tutte le materie oggetto di esame, nonché in relazione al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie. I corsi si concentreranno anche su questioni relative alla deontologia forense e sulla tecnica di redazione di atti giudiziari e pareri stragiudiziali.
Il corpo docente sarà formato da avvocati, magistrati, professori universitari, esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’avvocato, valutati secondo criteri rigorosi.
Quanto alla durata dei corsi, il decreto fissa un minimo non inferiore a 160 ore, che saranno distribuite in maniera omogenea nell’arco dei 18 mesi di tirocinio, secondo modalità e orari idonei a non pregiudicare l’effettivo svolgimento di tutte le attività richieste. Al fine di assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi saranno organizzati secondo due moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.
Sarà prevista la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. Tuttavia, per i tirocinanti più meritevoli saranno previste borse di studio, anche sulla base di requisiti di reddito.
Si tratta di veri e propri corsi di profitto: sono infatti previste due verifiche intermedie al termine dei due semestri (aprile e ottobre) e una verifica finale. Requisito per poter accedere alle verifiche semestrali è l’aver frequentato almeno l’80% delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporterà la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.
L’accesso all’esame finale, analogamente, sarà consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedirà il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiederà la ripetizione dell’ultimo ciclo di sei mesi.
Seppur rigorosa, l’intenzione di questa nuova disciplina è di valorizzare ulteriormente la formazione dei futuri avvocati, avendo un occhio di riguardo anche – e soprattutto – agli aspetti pratici. Tuttavia dovremo aspettare qualche mese per vedere gli effettivi riscontri: è risaputo che le classiche lezioni teoriche sono più semplici da preparare e il timore è che i docenti, magari già oberati da altri impegni professionali, tendano ad adottare la soluzione più agevole. (G.S. per NL)