“Nella vita non si smette mai di studiare”, questo adagio – che molti dei nostri lettori avranno avuto modo di sentirsi ripetere nel corso della propria storia professionale – è quanto mai attuale.
Infatti, stando ad una recente pronuncia della Cassazione civile in materia (ordinanza n. 2235 del febbraio 2010), si è passibili di illecito disciplinare nel caso in cui – nell’ambito di un’attività professionale – ci si sottragga, anche in parte, ai corsi di formazione professionale previsti dai codici deontologici di ciascuna professione. Nel caso di specie, un notaio che non aveva raggiunto il numero previsto di crediti formativi è stato sottoposto a sanzione disciplinare, nei confronti della quale aveva proposto ricorso, successivamente respinto. La genesi della pronuncia deriva dal fatto che il mancato aggiornamento professionale viene valutato come danneggiamento al decoro e al prestigio della professione, a meno di esimenti di carattere oggettivo – quali ad esempio motivi di salute – che possano giustificare l’assenza, anche reiterata, dai corsi. Da sottolineare, poi, come il fatto che l’ordine professionale preveda la formazione professionale mediante la partecipazione a corsi specifici di aggiornamento non possa essere valutato alla stregua di una condizione all’esercizio della professione. Si suppone, infatti, che – a prescindere dalla presenza di regole deontologiche esplicite – il professionista debba necessariamente aggiornarsi sull’evoluzione della materia sia con lo scopo di offrire un servizio adeguato sia nel rispetto della professione stessa e dei colleghi. Sembra ricamata per il caso di specie una famosa massima di Albert Einstein: “La teoria è quando si sa tutto e niente funziona, la pratica è quando tutto funzione e non si sa il perché. In questo caso abbiamo messo insieme teoria e pratica, non c’è niente che funziona e nessuno sa il perché”. (M.P. per NL)