La legge di conversione del c.d. Decreto Sviluppo ha introdotto definitivamente, posticipandone l’entrata in vigore al 1° ottobre prossimo, un particolare regime di sospensiva giudiziale ed amministrativa dell’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate.
Ce ne siamo già occupati in precedenza spendendoci in una presentazione ricognitiva delle novità fiscali varate dal Governo ad inizio estate, ma le modifiche apportate all’art. 47 del D. Lgs n. 546/1992 meritano, stante l’importanza che rivestono per il contribuente accertato, un – seppur breve ? approfondimento. In proposito, la novella intervenuta sul processo tributario, innesta in questo micro ordinamento un sistema che, in parte e per gli aspetti immediatamente percepibili agli occhi del cittadino, allinea l’impugnativa giudiziale degli atti tributari a quella dei provvedimenti amministrativi. Il legislatore ha, difatti, elaborato un procedimento cautelare ad hoc che, sussistenti i presupposti del fumus bonis juris e del periculum in mora, potrebbe portare alla sospensione dell’avviso di accertamento notificato al contribuente fino alla decisione di merito della Commissione Tributaria Provinciale adita. In questo senso, la disciplina delle misure cautelari nell’ambito del processo tributario arriva a prevedere un sistema binario al pari di quello adottabile su richiesta del ricorrente dai Tribunali Amministrativi. In casi di eccezionale urgenza, quindi, il Presidente della Commissione Tributaria competente per la trattazione del ricorso, con il decreto con il quale fissa la trattazione dell’istanza cautelare e valuatat la ricorrenza dei predetti presupposti giuridici, potrà decidere di congelare l’atto impugnato fino alla discussione collegiale sull’istanza di sospensiva dell’avviso di accertamento (art. 47, comma 3, D. Lgs n. 546/1992). Da questa seconda fase potrà scaturire la conferma della misura adottata inaudita altera parte o la revoca. In quest’ultimo caso, l’Amministrazione Finanziaria potrà procedere all’iscrizione a ruolo di 1/3 delle maggiori imposte asseritamente dovute. Sul solco già tracciato nell’impianto attuale della giustizia tributaria, quindi, si inserirà dal prossimo 1° ottobre la riforma varata dal Governo, che ha previsto il blocco automatico dell’immediata esecutività dell’avviso di accertamento (altra novità della quale si è fornito conto in precedenza) per 180 giorni, previa presentazione da parte del contribuente del ricorso avanti alla C.T.P., con contestuale richiesta di misure cautelari (art. 47, comma 5-bis, D. Lgs n. 546/1992). In questo arco di tempo (invero piuttosto ristretto stante i ritmi di lavoro di questo giudice speciale), la Commissione dovrebbe decidere se concedere o meno al ricorrente la sospensione dell’atto. In buona sostanza, il cittadino accertato, dal momento in cui si vedrà notificare dal Fisco una maggiore pretesa tributaria, avrà a disposizione 60 giorni di tempo per decidere se pagare, utilizzare uno degli strumenti di definizione agevolata a sua disposizione o ricorrere al giudice chiedendo l’annullamento dell’atto. In quest’ultimo caso se, avendone titolo, domanderà la sospensione dell’avviso, dovrà sperare che i Giudici o il Presidente della Commissione si pronuncino a lui favorevolmente entro 180 giorni, con ciò delegittimando l’Erario a pretendere 1/3 delle maggiori imposte accertate. Mutatis mutandis, nulla vieterà al contribuente di procedere, oltre che sul piano giudiziale, a richiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato anche in via amministrativa, attraverso una semplice istanza in carta semplice rivolta all’Ente procedente nella quale parteciperà all’Amministrazione le motivazioni per le quali la maggiore pretesa erariale debba considerarsi infondata, unitamente al pregiudizio grave ed irreparabile che sarebbe costretto a subire pagando l’ammontare dell’accertamento (rammentando che i due elementi debbono essere compresenti per poter sperare in un compassionevole sussulto dell’Agenzia delle Entrate). Nel valutare tutte le possibilità che la mini riforma mette a disposizione del contribuente, è bene tenere presente le sostanziali differenze tra l’avviso di accertamento, immediatamente esecutivo dal prossimo 1° ottobre, e la cartella di pagamento in sé, contestualizzando i due strumenti erariali nell’ambito della novella estiva in commento. La prima potrà essere censurata dal contribuente sia per vizi sia di merito (fondatezza della pretesa in generale) che di forma (notifica, contenuto inidoneo a comprendere la pretesa, ecc..) e la seconda solo per vizi di forma. (S.C. per NL)