di Barbara Ianniello, Avvocato, pubblicista e cultore di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Siena
da Quotidiano Giuridico N 22/09/anno 2006
Ulteriori approfondimenti
La conciliazione giudiziale sostituisce la pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, con una certa e concordata che, con l’ausilio dell’accertamento condiviso, ha ottenuto la facilitazione della integrale esecuzione con la sua riscossione a mezzo ruolo. Dall’effetto novativo della conciliazione discende che, qualora il contribuente abbia versato solo la prima rata della somme complessivamente pattuite, senza corrispondere il residuo e né chiedere l’ulteriore dilazione del pagamento, l’inadempimento non fa rivivere l’obbligazione originaria e l’Amministrazione creditrice deve esigere il versamento delle somme, ancora dovute in base all’accordo conciliativo, attraverso una procedura di riscossione, anche coattiva.
(Cassazione tributaria Sentenza, Sez. V, 20/09/2006, n. 20386)