di Chiara Ilaria Risolo, Dottoranda di ricerca in “Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese, amministrazioni”, Università di Roma – Tor Vergata
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 26/05/anno 2008
In applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, c.p.c. nel testo vigente di tale ultimo comma a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all’entrata in vigore (1 marzo 2006) delle modifiche introdotte al medesimo comma con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto fino alla prima udienza. Successivamente alla entrata in vigore del decreto legge n. 35/2005, l’eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione.