E’ stato licenziato dal Governo il decreto legislativo che, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si prefigge di ridurre a tre i riti del processo civile unificando le regole del contenzioso.
Le nuove norme , infatti, prevedono – come efficacemente schematizzato dal quotidiano Italia Oggi (01/09/2011, p. 35) la sussunzione sotto l’egida del processo del lavoro delle opposizioni a sanzione amministrativa (ivi comprese quelle relative alle infrazioni al Codice della Strada ed in materia di stupefacenti), delle controversie agrarie ed in materia di privacy, impugnazioni di provvedimenti relativi al registro dei protesti e di riabilitazione del debitore protestato. Il rito di cognizione sommaria, invece, presidierà le liti inerenti la liquidazione degli onorari di avvocato, l’opposizione ai decreti di pagamento delle spese di giustizia, le controversie in materia di immigrazione, espulsione, allontanamento, ricongiungimento familiare, di riconoscimento di protezione internazionale, l’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio, i contenziosi in materia elettorale, il giudizio teso alla riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche. Ancora, l’esecuzione di sentenze, le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai, delle stime nelle espropriazioni per pubblica utilità, giudizi in materia di discriminazioni. Verranno, infine, lasciate al processo a cognizione piena le controversie relative alla rettificazione di attribuzione del sesso, l’opposizione alla procedura di riscossione coattiva delle imposte ed i giudizi concernenti la liquidazioni degli usi civici. La riforma, seguendo le linee guida già tracciate nella legge delega n. 69/2009 che in passato ha già apportato talune modifiche al processo civile, ha mantenuto fermi i criteri di competenza e di composizione degli organi giudicanti ma, a giudizio dei primi commentatori – si veda in proposito Il Sole 24 Ore, 02/09/2011, p. 33 – mancando in pieno l’occasione per una vera e propria opera di semplificazione, scalfendo la riconosciuta efficacia del rito camerale ex art. 737 e ss. del codice di rito, messo in campo con il precipuo scopo di diminuire i tempi della giustizia, contribuendo allo smaltimento dell’arretrato che ha assunto proporzioni inquietanti. Secondo autorevole dottrina intervenuta sulla novella varata dall’Esecutivo, però, “La varietà dei riti esiste nella realtà, ma è stata enfatizzata oltre misura, ben altri essendo i problemi di un processo più moribondo che malato”(cfr. il commento del prof. Bruno Sassani su Il Sole 24 Ore cit.). In sostanza, il legislatore, esercitando la delega conferita dal Parlamento due anni fa, ha voluto unificare i 33 riti civili contenuti nel coacervo di leggi e leggine complementari al c.p.c. riducendoli a 3, elaborando lo schema sopra descritto. In un tale contesto, comunque, a parte sarà trattato il tema relativo alle controversie familiari, per le quali il Guardasigilli da poco insediato ha annunciato a breve la presentazione di un ulteriore ddl finalizzato all’istituzione di una sezione specializzata nei vari tribunali che tratti tutte le problematiche afferenti la delicata materia (cfr. Il Sole 24 Ore, cit.). In altri termini, l’adottata semplificazione processuale tende a valorizzare il rito del lavoro in quei procedimenti dove al Giudice siano conferite ampie facoltà istruttorie nell’ambito di una concentrazione delle attività processuali esperite dalle parti, lasciando al giudizio sommario quei procedimenti caratterizzati da una spiccata semplificazione inerente la trattazione e l’istruzione della causa ed assegnando al rito a cognizione piena un operatività – diciamo – residuale rispetto agli altri. Concludendo, ci sarà ancora da attendere l’emanazione di appositi regolamenti e/o leggi d’attuazione tesi a regolamentare il regime transitorio dei processi pendenti. Nel complesso, il Consiglio Nazionale Forense ha salutato con timida soddisfazione la riforma commentando che, suo malgrado, il legislatore – stante le linee guida della delega – non ha potuto recepire in pieno le proposte di modifica dell’avvocatura tese ad una più spiccata semplificazione del Codice in maniera tale da rendere più agevole calare nella prassi applicativa il criterio – per ora prettamente dottrinale – di classificazione adottato per tre riti. Staremo a vedere cosa verrà fuori da questa ennesima riforma non organica del processo civile. (S.C. per NL)