Processo civile: entrerà in vigore domani la riforma che dovrebbe abbreviare i tempi biblici dei processi e tagliare gli sprechi

Con la legge n. 69/2009 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009) il legislatore ha inserito una serie di modifiche al codice di rito civile volte a tentare di semplificare e razionalizzare il processo, al fine di ridurne i tempi (l’obiettivo è quello di abbreviarli statisticamente di tre anni e mezzo), nonché di razionalizzare le risorse ed evitare sprechi di denaro e di energie.

Lo spirito della legge, che fa propri i principi della ragionevole durata del processo contenuti nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nell’art. 111 della Costituzione, è sicuramente da elogiare. Tuttavia, come è stato per tutte le precedenti riforme del processo, si dovrà attendere, secondo quanto sostenuto dagli operatori del settore (magistrati, avvocati, tecnici giudiziari e personale amministrativo delle cancellerie), l’applicazione pratica della riforma per sapere se i fini sperati si potranno effettivamente realizzare. Vi sarà poi, nella fase iniziale dell’attuazione delle nuove norme, un periodo di tempo che vedrà simultaneamente applicati vecchio e nuovo rito. Il vecchio rito ordinario di cognizione sopravvive per le cause pendenti prima del 4 luglio 2009, mentre per le cause instaurate dopo il 4 luglio si applicherà il nuovo rito, oltre al procedimento sommario di cognizione, introdotto anch’esso con la riforma. Le cause aperte vedranno però subito applicate alcune disposizioni della nuova normativa e precisamente: la redazione della sentenza in forma semplificata con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; il divieto per le parti di presentare nuovi documenti in appello, la possibilità di impugnare la sentenza che decide sulle opposizioni alle esecuzioni. La riforma, che entrerà in vigore domani, prevede, come detto, una serie di misure volte a ridurre i tempi dei processi tra le quali: l’elevazione della competenza per valore del Giudice di pace che, nelle cause relative a beni mobili, passa da euro 2.582 a euro 5.000 e, nelle cause di risarcimento del danno da incidenti stradali, passa da 15.493 a 20.000 euro. In tale modo il legislatore vorrebbe ridurre il carico di lavoro che grava sui tribunali. Le questioni di competenza dovranno essere eccepite immediatamente dalle parti e decise in modo semplificato. Col vecchio rito tali questioni erano spesso oggetto di tecniche dilatorie. In luogo dei termini attualmente previsti dal codice di procedura civile, un anno o sei mesi, è stato introdotto un termine unico di tre mesi entro il quale le parti devono procedere alla riassunzione del processo quando si sia verificato un arresto dello stesso. Viene poi ridotto, da 1 anno a 6 mesi, il termine lungo per impugnare le sentenze; vengono inserite norme per razionalizzare i tempi di espletamento delle consulenze tecniche e viene introdotta la prova testimoniale scritta che, sulla base dell’accordo delle parti, può essere autorizzata dal giudice. Il testimone, senza recarsi in Tribunale, dovrà compilare un modulo contenente i capitoli di prova ammessi dal giudice e poi sottoscriverlo con firma autenticata da un pubblico ufficiale. Se la testimonianza riguarda solo la conferma di documenti di spesa già depositati dalle parti (fatture), la dichiarazione scritta non necessiterà di autenticazione e potrà essere redatta liberamente dal testimone e consegnata al difensore della parte interessata. E’ poi previsto che la parte, decaduta per causa ad essa non imputabile, potrà essere rimessa in termini e gli atti nulli potranno essere sanati più facilmente, ciò in armonia con l’attuazione dei principi del giusto processo e dell’effettività del contraddittorio. La sentenza di condanna all’adempimento di un obbligo di fare o di non fare potrà contenere anche una penale in denaro per il ritardo nell’adempimento e per le violazioni successive. In caso di inadempimento la sentenza costituisce titolo esecutivo anche per le somme di denaro. E’ stato poi introdotto lo strumento del calendario del processo con il quale il giudice, individuate le prove da assumere, deve fissare tutte le date successive di udienza fino alla conclusione del processo. Viene incentivato lo strumento della conciliazione giudiziale introducendo la possibilità per il giudice, quando accolga la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa formulata nel corso del giudizio, di condannare alle spese processuali quella parte che abbia rifiutato senza giustificato motivo la predetta proposta di conciliazione. Le nuove cause di risarcimento danni da sinistro stradale non seguiranno più il rito del lavoro ma il nuovo processo di cognizione introdotto dalla legge 69/2009. Anche il c.d. rito societario è stato abrogato, per cui le cause in materia societaria seguiranno il nuovo rito ordinario. La riforma ha poi introdotto il processo sommario di cognizione che, nelle cause più semplici, potrà essere scelto in alternativa al procedimento ordinario. Il processo sommario dovrebbe consentire al giudice di svolgere il processo senza eccessive formalità e di decidere la causa nell’arco di poche udienze. È stato poi previsto il discusso “filtro in Cassazione” che dovrebbe evitare la proposizione di ricorsi inutili ed a scopi dilatori, così da ridurre il carico di lavoro della Suprema Corte. Sarà dunque vietato proporre ricorsi quando la decisione impugnata sia in linea con l’orientamento della Cassazione e quando risulti manifestamente infondata la violazione dei principi del giusto processo. I ricorsi potranno dunque essere dichiarati ammissibili solo quando abbiano ad oggetto questioni di diritto nuove o questioni sulle quali esiste incertezza interpretativa, oppure quando la Corte di Cassazione ritenga di dovere mutare il proprio orientamento o siano stati effettivamente violati i principi del giusto processo. Il filtro di Cassazione, così introdotto, è però già stato oggetto di numerose critiche, specie da parte degli avvocati che sospettano l’incostituzionalità di tali disposizioni. La legge n. 69/2009 contiene poi la delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi volti a semplificare i procedimenti civili di cognizione a carattere contenzioso, sì da ridurne anche il numero a pochi modelli di riferimento, nonchè la delega per disciplinare ed incentivare (anche fiscalmente) il ricorso alla mediazione nelle questioni civili e commerciali come mezzo alternativo al giudizio per la soluzione delle controversie. Tra le novità figura anche la previsione dell’utilizzo, per il recupero delle spese dei processi penali, di società private come Equitalia Giustizia, che potrà curare la quantificazione delle spese e l’iscrizione a ruolo delle stesse, favorendo un risparmio di energie da parte del personale delle cancellerie. (D.A. per NL)

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