di Aldo Scola, Consigliere di Stato, Giudice presso il Tribunale superiore delle acque e Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 19/2/anno 2008
In presenza di un atto di rinuncia della parte appellata al ricorso originario ed agli effetti della sentenza di primo grado ad essa favorevole, il giudice d’appello, in omaggio al principio dispositivo che caratterizza anche il processo amministrativo, deve limitarsi a prenderne atto, con correlativa dichiarazione d’improcedibilità del ricorso di primo grado ed, ai sensi dell’art. 34, comma 1, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata.
(Consiglio di Stato Decisione, Sez. IV, 14/02/2008, n. 500)