Con nota del 20/07/2006, il CoReCom ha trasmesso alle emittenti radiofoniche della Lombardia una comunicazione del 13/06/2006 dell’I.T. Lombardia del Ministero delle Comunicazioni con la quale vengono precisati “alcuni elementi della procedura di autorizzazione stabilita ai sensi dell’art. 28 del Testo Unico n. 177/2005” con la finalità di “richiamare all’attenzione delle emittenti radiofoniche della Lombardia l’impegno ufficiale che il Ministero delle Comunicazioni si assume nel comunicare formalmente ai soggetti co-interessati eventuali modifiche degli impianti di radiodiffusione”, nella convinzione che “la diffusione delle informazioni sia uno strumento di miglioramento dei rapporti di collaborazione tra le parti”. Di seguito riportiamo il testo integrale della nota dell’I.T.L. con alcune osservazioni a riguardo: “In riferimento all’incontro del 8-06-2006 tenutosi tra la Direzione di questo ITL ed il CORECOM, si evidenzia che le procedure di autorizzazione alla modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora di cui all’art. 28 del T.U. prevedono il coinvolgimento dei soggetti cointeressati e presenti nell’intervallo di frequenza di +/- 300 KHz sin dalla comunicazione di “avvio del procedimento” ai sensi della legge 241-90. Laddove le eventuali autorizzazioni alle modifiche scaturiscano da un’iniziativa dell’A.G., nell’ambito di un contenzioso tra soggetti autorizzati, tali provvedimenti comunque dovranno essere vagliati dal competente IT per la verifica delle condizioni di cui alla normativa vigente, che permette eventuali modifiche dei parametri radioelettrici unicamente nella condizione di tutela dei diritti dei terzi cointeressati e su base non interferenziale”. Invero, l’iniziativa dell’I.T.L. sarebbe certamente lodevole, in linea di principio, se non fosse che le croniche e più volte stigmatizzate disfunzioni operative di tale organo (cfr da ultimo NL 07-07-2006 – Continua il confronto con gli I.T.: scrive Milano) rischiano di ingenerare (in sede di applicazione della citata direttiva) un’ulteriore impasse, deleteria per gli istanti, nella misura in cui la carenza di un’informatizzazione dell’archivio delle sorgenti di radiodiffusione sonora presso l’ente in parola rende arduo individuare i soggetti c/interessati da un’azione modificativa ex art. 28 Decreto legislativo 177/05 senza un intervento preventivo di ricognizione sul territorio e quindi senza dilatare in maniera abnorme i tempi di lavorazione della pratica (e quindi l’attesa dell’istante). In realtà, bene avrebbero fatto l’I.T.L. ed il CoReCom a concertare un’iniziativa di questo tipo con gli operatori, i quali avrebbero potuto, da subito, fornire un concreto supporto per una più realistica ed efficace applicazione di un intendimento che, seppur in linea con i criteri di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, rischia di difficile compimento o, peggio, di essere fonte di un ulteriore rallentamento per il rilascio di provvedimenti autorizzatori che spesso trovano nell’urgenza una delle principali caratteristiche. Per esempio, tali enti avrebbero potuto suggerire ai richiedenti, allo scopo di evitare un’attesa eccessiva, di indicare già in sede di proposizione delle istanze ex art. 28 Decreto legislativo 177/05 i nominativi dei soggetti c/interessati – ove (come quasi sempre accade) essi siano noti – magari completi di spettrogrammi territoriali che facilitino l’attività di preventiva verifica ministeriale. Questo suggerimento nella convinzione, condivisa, che “la diffusione delle informazioni sia uno strumento di miglioramento dei rapporti di collaborazione fra le parti”. (NL)