In vista dell’adozione dei decreti delegati sulla mediazione e conciliazione civile e commerciale e alla luce del ddl inerente la riforma dell’ordinamento forense, l’Agcom ha invitato il Governo a riflettere sul possibile impatto che la normativa in cantiere potrebbe avere sulle procedure di risoluzione delle controversie di competenza dell’Autorità.
Con riguardo agli interventi legislativi in materia di conciliazione obbligatoria, previsti dall’art. 60 della Legge delega n. 69/2009, l’Autorità ha in particolare segnalato all’esecutivo il timore che essi possano “alterare gli equilibri raggiunti dal sistema di gestione delle controversie riferibili al settore delle comunicazioni elettroniche (…)”. Un sistema, questo, caratterizzato da “una notevole semplicità” e che ha portato ad una percentuale di conciliazione, nella media, superiore al 60%. Il sistema consente alle parti, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione in sede locale, di adire l’Autorità al fine di ottenere una decisione in via amministrativa della controversia. Come chiarito nella nota dell’Agcom, in caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale redatto costituisce titolo esecutivo ex lege; qualora invece non si raggiunga l’accordo, le parti possono, in alternativa al ricorso giurisdizionale, radicare il procedimento presso l’Autorità o il CO.RE.COM. delegato, potendo così ottenere un provvedimento vincolante per gli utenti e gli operatori di comunicazioni elettroniche, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, esercitatile in giudizio. Il descritto sistema di risoluzione non giurisdizionale delle controversie è regolato da provvedimenti che la medesima Agcom ha adottato ai sensi dell’art. 1, commi 11 e 12, della Legge n. 249/1997. Il comma 11 prevede, tra l’altro, che per le controversie di competenza dell’Autorità (quelle tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro) “non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità (…)”. In aggiunta, l’art. 84 del Decreto Legislativo n. 259/2003 e s.m.i. (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), di recepimento della Direttiva 2002/22/CE (art. 34) attribuisce all’Agcom il potere di adottare “procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali (…) tali da consentire un’equa e tempestiva risoluzione delle stesse (…)”. In tale quadro, l’Agcom ha avvertito dunque l’esigenza di segnalare al Governo, impegnato nell’approvazione dei decreti delegati, “la necessità di fare comunque salva, in virtù di quanto previsto dalla lex specialis, l’autonomia di cui gode l’Autorità nella regolamentazione delle procedure di definizione delle controversie, poste a tutela dei consumatori, come pure la disciplina da essa dettata in materia (…)”. Con riferimento poi alla riforma dell’ordinamento forense, al vaglio del Parlamento, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso critiche circa la previsione contenuta nell’ultimo disegno di legge, relativa all’obbligo di rivolgersi ad un avvocato per gli utenti che intendessero farsi rappresentare o assistere da un terzo soggetto nelle procedure conciliative e nei procedimenti giustiziali dinanzi alle Autorità amministrative indipendenti. Attualmente è consentito agli utenti farsi assistere o rappresentare, sia in udienza di conciliazione che in quella di discussione, da chiunque, compresi gli esperti delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale. Se la previsione divenisse norma comporterebbe, scrive ‘Agcom, “un notevole aggravio per gli utenti interessati”, costretti “ad onerose trasferte (soprattutto nelle ipotesi di procedimenti di definizione dinanzi all’Agcom) oppure a domiciliarsi presso un avvocato, con le difficoltà connesse ed un conseguente, inevitabile, aumento dei costi”. Il che contrasterebbe con quanto richiesto dal sopra citato articolo 84 del D.L.vo n. 259/2003 circa l’adozione, da parte dell’Agcom, di procedure, tra l’altro, semplici e poco costose, per l’esame delle controversie. Da ciò l’invito dell’Autorità di esentare le procedure di risoluzione delle controversie di propria competenza dal suddetto obbligo del ricorso ad un avvocato per la rappresentanza degli utenti. (D.A. per NL)