Procedure. Basta a risvegli improvvisi della P.A. disattenta. Non si può dopo anni intervenire senza motivi solidi su situazioni giuridiche stabilizzate

Padania, indennizzi, P.A., 21/09/2021

Può la P.A. a distanza di anni dalla sottoposizione di un’istanza contingente ed urgente di delocalizzazione impiantistica a cui non ha dato seguito per propria colpa, insorgere senza motivazioni sostanziali (per esempio sopravvenute interferenze a terzi) ed ordinare la disattivazione del diffusore riallocato (per causa di forza maggiore) per assenza formale del titolo autorizzativo?
Il buon senso vorrebbe che la risposta fosse no. Ma siccome ciò purtroppo è accaduto numerose volte, soprattutto ad opera di alcuni organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico, vediamo se la risposta è negativa anche in senso giuridico.

Legittimo affidamento

“Non vi è dubbio che l’inerzia della P.A., così come l’esercizio pacifico, non nocivo e sostanzialmente conforme alle condizioni originarie dell’impianto delocalizzato, induca un legittimo affidamento circa l’avvenuta conclusione positiva del procedimento istruito e immotivatamente non completato dall’organo amministrativo“, spiega l’avv. Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia.

Formalismi della P.A. inaccettabili

“La piena legittimità di una delocalizzazione avvenuta nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 177/2005, non può certo essere cancellata da un provvedimento inibitorio meramente formalistico (cioè senza valutazione tecnica), tardivo, ingiusto e lesivo degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi del privato”, continua il legale.

Potenziamento dell’istituto del silenzio assenso

E ciò soprattutto a seguito dell’avvenuto potenziamento dell’istituto del silenzio-assenso per opera del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), attraverso l’introduzione all’art. 2 (Conclusione del procedimento) della L. 241/1990, del comma 8-bis, di cui ci siamo già occupati su queste pagine.
Quest’ultimo dispone infatti che: “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonche’ i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni)”.

No a provvedimenti contrastanti con quanto autorizzato per silentium

“In sostanza, non si può adottare un provvedimento amministrativo in contrasto con quanto autorizzato in seguito alla formazione del silenzio assenso.
La ratio del comma 8-bis è infatti un rafforzamento del principio fissato dal comma 8 dell’art. 2 L. 241/1990 per favorire la speditezza dei procedimenti e la certezza del diritto”, continua Cionini. Il comma 8 dell’art. 2 L. n. 241/1990 che precede il nuovo comma 8-bis stabilisce infatti: “La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti”.

Inerzia formante

“Quindi, se già prima dell’approvazione del D.L. n. 76/2020 la P.A. non avrebbe potuto modificare un’autorizzazione formatasi col decorso del tempo – in conseguenza della sua inerzia che avrebbe potuto impedirne la formazione -, ben deve essere evidente come ciò sia insostenibile alla luce della sopravvenuta normativa”, insiste il legale.

Rischia anche il dirigente della P.A. che tardivamente interviene

Peraltro, la violazione del nuovo disposto normativo potrebbe incidere sulla valutazione individuale del dirigente che ha firmato il provvedimento inefficace e determinare l’avvio dell’azione disciplinare qualora venisse accertato che il procedimento consegue all’inerzia di una P.A. che non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare nei termini previsti”, conclude l’avv. Cionini. (E.G. per NL)

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