A quali condizioni il g.i.p. può disporre una misura cautelare, in precedenza rigettata con provvedimento non impugnato dal p.m? Questo il quesito sottoposto all’esame della Cassazione.
L’imputato, nei cui confronti era stata disposta le custodia in carcere, ricorreva in cassazione contro l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento restrittivo, assumendo che l’ordinanza applicativa della misura cautelare era stata adottata sulla base dei medesimi elementi evidenziati in una prima richiesta di misura, che però era stato rigettata dal g.i.p., senza che il p.m. avesse proposto alcuna impugnazione.
In accoglimento del ricorso, la Suprema Corte ha dato atto che la misura custodiale era supportata dal medesimo materiale probatorio già delibato in precedenza dal g.i.p., il quale aveva rigettato la misura.
In un caso del genere, posto che il p.m. non aveva impugnato il provvedimento di rigetto, «non è consentita la ripetizione di una richiesta di misura cautelare in ordine alla quale sia stata esclusa dal g.i.p., con provvedimento non impugnato, la ricorrenza dei presupposti legittimanti la sua emissione, in mancanza di elementi nuovi o diversi da quelli già esaminati (isolatamente o congiuntamente con quelli preesistenti in precedenza) dallo stesso g.i.p.».
La Corte ha osservato che «anche in materia cautelare è configurabile una preclusione processuale alla reiterazione di richieste di applicazioni di misure cautelare in caso di mancata impugnazione, da parte del p.m., dell’ordinanza da parte del g.i.p. di rigetto di richiesta di misura coercitiva».
(Cassazione penale Sentenza, Sez. II, 10/06/2008, n. 23286)