Procedura civile: mediazione/conciliazione: la posizione del CNF

Con una nota inviata ai presidenti degli Ordini degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense ha esposto alcune considerazioni  "ai fini della valutazione delle iniziative da assumere in materia di mediazione/conciliazione".

Nel documento predisposto dal gruppo di lavoro sulla conciliazione, il CNF ha riassunto "l’attività diuturna compiuta dal Consiglio sia in occasione della approvazione del testo di base – l’art.60 della l. n. 69 del 2009 -, sia del decreto delegato, sia del testo ancora in formazione del decreto predisposto dal Ministero della Giustizia". Nel documento sono state altresì "aggregate per questioni, le proposte e le critiche elaborate dagli Ordini e dalle Associazioni". Nel merito, sulla base attuale delle disposizioni di rango primario, gli Ordini possono scegliere se istituire o meno l’organismo di conciliazione. "Alcuni Ordini – fa sapere il CNF – l’hanno istituto da tempo, altri si sono iscritti al registro ministeriale per la conciliazione societaria. Vi sono poi molti organismi di conciliazione extra-forense istituiti per legge in determinati settori, presso i quali prestano la loro attività di conciliatori (o di difensori) avvocati che presentano i requisiti previsti". Sulla base dei chiarimenti richiesti al Ministero della Giustizia, una volta che l’Ordine avesse effettuato la scelta di istituire l’organismo di conciliazione e di offrire quindi questo servizio alle condizioni richieste dalla legge, avvalendosi dei locali presso i Tribunali, il regolamento interno potrà disporre: 1. La scelta delle materie per le quali la conciliazione è obbligatoria; e quindi stabilire per quali materie l’organismo offrirà il servizio e per quali, invece, non sarà disponibile; 2. I tempi nei quali graduare – fatta questa scelta – l’attivazione della conciliazione nelle materie prescelte; 3. La facoltà, o meno, del mediatore di effettuare la proposta; in altri termini, l’Ordine, e quindi l’organismo, possono scegliere se consentire al mediatore di fare la proposta alle parti oppure escludere che il mediatore, preso atto del fallimento della conciliazione, faccia qualsiasi proposta; 4. La facoltà o meno dell’organismo di avvalersi di altri organismi, anche per singoli casi da sottoporre al mediatore; 5. La facoltà o meno dell’ organismo di avvalersi soltanto di conciliatori/mediatori che siano iscritti all’ albo professionale forense; 6. La facoltà o meno dell’organismo di effettuare conciliazioni gratuitamente a favore di parti che, per l’attività contenziosa, avrebbero diritto al gratuito patrocinio; 7. Non è certo se il regolamento possa anche disporre che le parti siano assistite dai difensori; depone a favore di questa soluzione il fatto che il testo del decreto delegato non reca più l’espressione “senza ministero di difensore”. Il CNF segnala che, "in attesa dell’approvazione del decreto attuativo, gli Ordini potrebbero iscriversi al registro degli organismi di conciliazione societaria nel più breve tempo possibile". Al riguardo, e per favorirne le procedure, il CNF ha allo studio la predisposizione di un programma informatico per la gestione degli adempimenti da parte delle segreterie degli Organismi di conciliazione forensi. E’ in corso di verifica la possibilità per il Consiglio nazionale forense, per la Scuola superiore dell’ Avvocatura, per le Scuole forensi, di essere iscritti d’ufficio agli organismi di formazione. Quanto agli avvocati è in corso di verifica la possibilità di inserire nel decreto l’iscrizione ope legis al registro dei conciliatori degli avvocati iscritti da almeno 15 anni all’ albo forense e la possibilità di scorporare le ore dei corsi di formazione dedicate agli aspetti normativi, che potrebbero essere gratuitamente acquisite sotto forma di crediti erogati dagli Ordini e dal CNF anche a gruppi di numero indeterminato. Sul piano delle modifiche legislative, "attesa la trasversale critica al testo della legge delega e del decreto delegato, è possibile raccogliere le firme dei parlamentari disponibili a presentare un progetto di legge correttivo, che tenga conto delle osservazioni del CNF, degli Ordini e delle Associazioni. Poiché non è possibile abrogare l’intera normativa, essendo essa stata approvata anche al fine di attuare la direttiva comunitaria in materia, la proposta potrebbe contenere le seguenti previsioni:  1. Abolizione della obbligatorietà della mediazione, atteso che la direttiva non la impone. 2. Rinvio della attuazione dell’intero sistema, per consentire agli Ordini di predisporre gli organismi e per formare i mediatori. 3. Verifica dei settori considerati e graduale applicazione del sistema. 4. Verifica annuale degli effetti del sistema. 5. Previsioni di sostegno finanziario agli organismi e alle parti che si avvalgono del gratuito patrocinio. 6. Iscrizione ope legis degli Ordini e delle Scuole nel registro degli enti formatori. 7. Riduzione alla sanzione disciplinare delle sanzioni previste per omessa informazione del cliente. 8. Soppressione dei rimedi di invalidazione del contratto di mandato". Sul piano politico il messaggio che il CNF vorrebbe veicolare è che "l’Avvocatura non è contraria al sistema della conciliazione pre-contenziosa, previsto dalla normativa comunitaria, ma è contraria ad un sistema che, così come congegnato, non è in grado di funzionare e, se messo in atto senza i correttivi suggeriti, avrà un impatto negativo sull’accesso alla giustizia e sulla difesa dei diritti.  Il pericolo che si deve evitare con ogni accortezza è che il mancato funzionamento sia attribuito alle colpe dell’Avvocatura: gli altri Ordini professionali, che si sono già attrezzati, o dicono di averlo fatto non aspetterebbero altro pretesto per occupare tutti gli spazi possibili, anche all’interno della macchina di amministrazione della giustizia, causando agli Ordini, agli avvocati che vedono nella mediazione una occasione ulteriore di lavoro, e all’immagine stessa della nostra categoria, un danno incalcolabile e irrimediabile".

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