di Giampaolo Di Marco, Avvocato, Docente a contratto di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Bologna – sede di Ravenna
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 16/11/anno 2007
Costituisce condizione di procedibilità anche dell’azione cautelare innanzi all’autorità giurisdizionale il previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti o categorie di utenti ed organismi esercenti un servizio di telecomunicazioni.
(Tribunale Pescara, Ordinanza 25/10/2007)