TAR Venezia, Sentenza, Sez. II, 15/06/2007, n. 1940
di Michele Didonna, Avvocato amministrativista in Bari
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 9/7/anno 2007
La dimostrazione ex art. 21 octies della L. n. 241/1990 e s.m.i., per cui, pur omettendo la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, il provvedimento non è illegittimo se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non va intesa come limitata alla mera legittimità dell’atto emanato, ma come impossibilità materiale di adottare un atto di contenuto diverso.