Come noto, l’articolo 2 comma 8 della Legge 241/1990 fornisce tutela giudiziaria contro ritardi e inerzie della pubblica amministrazione.
Detta fondamentale norma prevede che "Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo". La disposizione sopra citata, oltre ad accordare all’interessato la facoltà di riproporre l’istanza di avvio del procedimento (ove ricorrano determinati presupposti), consente altresì una valutazione nel merito della questione potendo il giudice conoscere “della fondatezza dell’istanza”. E’ interessante notare come l’intento principe del legislatore sia stato quello di operare una riduzione del carico di lavoro in capo al giudice amministrativo (che, come detto, è investito di poteri di piena cognizione tecnica) prevedendo forme di tutela in itinere, anche attraverso (in specifici casi) l’introduzione di un nuovo grado di esame stragiudiziale, identificato nella figura del “soprintendente preposto”. E’ il caso, ad esempio, della domanda di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, come disciplinata dal Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale fattispecie, in caso di rigetto della domanda di autorizzazione semplificata (a norma dell’articolo 4 commi), l’interessato può appellarsi ad un soprintendente al fine di ottenere una nuova valutazione. Entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di cui si richiede il riesame, il ricorrente deve presentare un’istanza motivata e corredata da tutta la documentazione necessaria ai fini del riesame. Si apre, dunque, una fase di contraddittorio poiché contestualmente al ricevimento dell’istanza da parte dell’organo deputato al riesame viene inviata una copia anche all’amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo la quale, entro 10 giorni, può inviare le proprie osservazioni e deduzioni al soprintendente che, a sua volta, ha altri 30 giorni di tempo per esprimersi definitivamente sul possibile rilascio dell’autorizzazione. (M.C. per NL)