Cesare Lamberti, Consigliere della V Sezione del Consiglio di Stato
La partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, sicché ogni disposizione che limiti o escluda tale diritto va interpretata in modo rigoroso, al fine di evitare di vanificare o eludere il principio stesso. Segue che la preminenza delle ragioni di urgenza (del provvedimento) sul diritto alla partecipazione presuppone una rigorosa e puntuale motivazione da parte della Amministrazione in ordine alle particolari esigenze di celerità che giustificano l’omessa comunicazione e che non debbono essere imputabili al comportamento stesso della Amministrazione.
Ad avviso del Consiglio di Stato, le ragioni di urgenza non sono state minimamente manifestate nella comunicazione del Questore nella quale si comminava al dipendente la sospensione dal servizio in ragione dell’azione penale iniziata diverso tempo prima, allorché la Procura della Repubblica aveva inviato al Questore la comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio. Sicché appariva evidente che l’intervallo intercorso la ricezione della richiesta di rinvio a giudizio e l’adozione del provvedimento di sospensione sarebbe stato sufficiente ad assicurare l’attività difensiva che la comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 tende ad assicurare. La mancanza dell’intrinseca urgenza del provvedimento era anche dimostrata dal fatto che l’interessato, all’epoca in cui il procedimento in esame si sviluppava, risultava già sospeso dal servizio per altri motivi e che tale elemento non era stato contestato. Non poteva neppure ipotizzarsi, quindi, quell’urgenza, legata all’esigenza di un suo immediato allontanamento dal servizio stesso (allontanamento che, in effetti, era già da tempo in atto) che sola avrebbe potuto consentire di tralasciare l’invio della comunicazione di avvio del procedimento.