Procedimento amministrativo

Onere della prova: il mancato esercizio del “diritto” di accesso, non può determinare conseguenze negative a carico del soggetto


di Giuseppe Cassano, avvocato già docente di diritto privato nell’Università LUISS
da Quotidiano Giuridico N 17/10/anno 2006
Il “diritto” di accesso non ha funzione meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ma ha una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo. Esso è collegato a una riforma di fondo dell’Amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. In tale contesto si creano ambiti soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all’accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto. Situazioni soggettive, queste, che più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. L’esercizio di tali poteri strumentali di accesso, tutelati dalla L. n. 241/1990 deve, però, ritenersi una facoltà dell’interessato, che può anche supporre preferibile l’instaurazione immediata del giudizio amministrativo, salvo poi l’attivazione dei poteri istruttori da parte del Giudice amministrativo. Ne consegue che dal mancato esercizio del “diritto” di accesso, il Giudice amministrativo non può far scaturire conseguenze negative in ordine all’onere della prova a carico del soggetto.
(Consiglio di Stato Sentenza, Sez. V, 18/09/2006, n. 5438)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER