Procedimenti amministrativi: con D.P.C.M. fissati i termini di conclusione di 90 e 180 giorni

Entreranno in vigore il prossimo 21 settembre i nuovi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata pari e superiore ai novanta giorni.

Con due D.P.C.M. in data 16 luglio 2010 (n. 142 e n. 143), è stata infatti disciplinata la durata di quei procedimenti più complessi la cui conclusione non può essere fissata in trenta giorni, termine generale stabilito dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i. per i procedimenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. L’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato reso necessario dalle modifiche apportate alla sopra citata normativa dalla Legge n. 69/2009. Quest’ultima, come noto, oltre a ristabilire il sopra detto termine generale di trenta giorni (prima era di novanta), ha previsto la possibilità di individuare una diversa durata dei procedimenti ad opera di disposizioni di legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o atti di autorità di garanzia e di vigilanza. In particolare, la L. n. 69/2009 ha statuito che con i D.P.C.M. è possibile fissare termini non superiori a 90 giorni (art. 2, c. 3, L. n. 241/1990), mentre “Nei casi in cui tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento (…)”, siano indispensabili termini maggiori a 90 giorni, essi comunque non possono superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione (art. 2, c. 4. L. n. 241/1990). Sono state fatte salve le disposizioni in materia ambientale che prevedono termini diversi, così come i termini stabiliti dal Decreto Legislativo n. 42/2004 per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici. In attuazione ai sopra citati commi 3 e 4 dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha regolamentato dunque la nuova durata di alcuni “procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla responsabilità dei Sottosegretari di Stato per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio”. Con riguardo, in particolare, alle attività del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, sono stati individuati termini di conclusione di 180 giorni per i procedimenti facenti capo, tra l’altro, al Servizio per il sostegno radio televisivo, al Servizio per i contributi diretti e a quello per i contributi indiretti, motivando il nuovo termine, oltre che con la valutazione della natura dell’interesse pubblico tutelato, afferente al pluralismo dell’informazione, con i tempi necessari all’acquisizione di informazioni da altri enti e organismi ed all’effettuazione di controlli sulla documentazione prodotta. Il suddetto termine di 180 giorni interesserà pertanto, tra gli altri, il procedimento per l’erogazione delle c.d. provvidenze all’editoria previste in favore delle emittenti radiotelevisive; l’erogazione dei contributi a favore di giornali quotidiani teletrasmessi, della stampa, dell’editoria speciale periodica per non vendenti, di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, di giornali italiani pubblicati e diffusi all’estero; l’assegnazione di benefici per le attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti; il procedimento relativo all’ammissione al contributo in conto interessi a carico dello Stato su finanziamenti accordati da istituti di credito ai fini del sostegno al prodotto editoriale. Il termine di 90 giorni è stato individuato, invece, con riguardo alla conclusione del procedimento, di competenza del Servizio per le pubblicazioni ed eventi, relativo alla concessione di premi della cultura a soggetti meritevoli di riconoscimento per il contributo apportato alla promozione ed alla diffusione della cultura italiana nel mondo. Vale la pena di ricordare che, ai sensi della normativa vigente, la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, di cui si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato, e l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento può essere fonte di responsabilità per danni. (D.A. per NL)
 

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