Sarà più facile rintracciare le persone disperse in montagna, almeno quelle che portano con sé un cellulare.
Il Soccorso alpino (Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, Cnsas) che ha spesso la concreta necessità di localizzare con urgenza una persona dispersa, potrà dunque avvalersi della possibilità di utilizzare più rapidamente informazioni concernenti i ponti e le celle attivate o “agganciate” dal telefono mobile della persona dispersa.
L’Autorità è intervenuta a chiarire che il Codice della privacy, nel caso vi sia la necessità di salvaguardare la vita o l’incolumità di una persona, consente alla società telefonica di comunicare i dati all’organismo di soccorso, anche senza il consenso dell’interessato.
Il provvedimento dell’Autorità è stato adottato a seguito delle richieste provenienti da diversi Comuni che avevano rappresentato la necessità di poter disporre di queste informazioni. Pur riguardando il Soccorso alpino, il provvedimento afferma principi suscettibili di essere applicati, con le dovute cautele, anche in altri casi di soccorso.
I dati dovranno essere utilizzati dagli organismi di soccorso solo per lo scopo di ricerca e soccorso della persona dispersa.
Per quanto riguarda le chiamate di emergenza, l’Autorità ha inoltre ricordato che i servizi abilitati a ricevere questo tipo di chiamate possono comunque trattare i dati relativi all’ubicazione dei telefoni relativi a chi chiama, anche quando l’utente o l’abbonato abbiano già rifiutato o omesso di prestare il consenso.
Per assicurare la massima diffusone del provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) tra i soggetti interessati, l’Autorità ha disposto l’invio, oltre che ai Comuni interessati, anche ai principali operatori di telefonia mobile.
“Rispetto alla salvaguardia della vita umana – ha commentato Giuseppe Fortunato – non può esserci dubbio nel rintracciare, con la necessaria celerità, la persona dispersa. Il Garante della privacy, ancora una volta, rammenta che la normativa sulla privacy, correttamente interpretata, non è mai impedimento alla tutela dei valori inviolabili del nostro ordinamento. Al tempo stesso, fuori dalla fattispecie chiaramente definita dal Garante, a nessuno è permesso controllare i nostri liberi spostamenti”.